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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17317/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a seguito di ricorso di un creditore. Il tribunale aveva ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi del fallimento, inclusa l'insussistenza della prova della non fallibilità e il superamento della soglia minima di indebitamento. In appello la società fallita aveva sostenuto di non essere assoggettabile a fallimento perché sotto i limiti dimensionali di cui all'art. 1 l. fall., deducendo che tale requisito risultava dalle dichiarazioni fiscali e da una relazione peritale, e lamentando il diniego di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a verificare quei limiti. In cassazione ha censurato, con due motivi, il rigetto della CTU e la valutazione delle prove: con il primo ha denunciato vizio di motivazione per non avere la corte territoriale considerato il complesso documentale prodotto; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1 e 15 l. fall. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che le dichiarazioni dei redditi e IVA, nonché la documentazione contabile, erano idonee a provare la non fallibilità e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente svalutato tali elementi in base alla sola mancata produzione dei bilanci depositati al registro delle imprese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati entrambi i motivi, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità. Ha confermato che, in tema di fallimento, l'onere di provare i requisiti di non fallibilità grava sul debitore; che i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono prova privilegiata ma non prova legale; che, se tali bilanci risultano inattendibili o non depositati, il debitore resta onerato di fornire altri elementi idonei; e che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata in funzione esplorativa per supplire alla carenza probatoria della parte. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. fall.

    La regola generale è l'assoggettamento a fallimento dell'imprenditore commerciale; l'esenzione per mancato superamento dei limiti dimensionali è una deroga e deve essere provata dal debitore.

  • art. 15 l. fall.

    Il debitore deve depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, ma tali documenti non costituiscono prova legale e sono valutati dal giudice nel loro attendibilità.

  • art. 18 l. fall.

    È il rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficiente o diversa valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    È denunciabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando abbia semplicemente valutato diversamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può apprezzare liberamente l'attendibilità e la forza persuasiva delle prove, compresi i bilanci prodotti.

  • artt. 2214 ss. c.c.

    Le scritture contabili obbligatorie possono essere valorizzate come fonte documentale per la prova dei requisiti dimensionali.

  • art. 2435 c.c.

    Per le società di capitali è prescritto il deposito dei bilanci secondo le regole societarie richiamate dalla decisione.

  • art. 2478-bis c.c.

    Riguarda il deposito del bilancio delle società di capitali, richiamato per evidenziare il mancato deposito presso il registro delle imprese.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito camerale non partecipato nel quale il ricorso è stato trattato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro cui si commisura l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nei giudizi di fallimento l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di non fallibilità grava sul debitore, poiché l'assoggettamento a fallimento dell'imprenditore commerciale costituisce la regola generale e l'esenzione rappresenta un'eccezione.
  • I bilanci degli ultimi tre esercizi, pur costituendo il principale mezzo documentale per dimostrare la non fallibilità, non hanno valore di prova legale: il giudice può valutarne l'attendibilità e, se li ritiene inattendibili o non ritualmente prodotti, può disattenderli.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta in funzione esplorativa o sostitutiva dell'onere probatorio della parte; non è ammissibile quando sia richiesta per colmare la mancata prova dei fatti costitutivi o impeditivi dedotti dalla parte onerata.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. ricorre solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non per la diversa ponderazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza: non per contestare l'apprezzamento comparativo delle prove, ma solo per l'utilizzo di prove estranee al processo o per il travisamento del regime legale di valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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