Cassazione Civile, Ordinanza n. 11786/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un’intimazione di pagamento notificata nel 2019, riferita a due cartelle di pagamento recanti debiti per gli anni d’imposta 1995 e 1996, sostenendo principalmente che il credito fosse ormai prescritto per il lungo tempo trascorso dalla notifica delle cartelle alla notifica dell’intimazione; deduceva inoltre difetto di motivazione, mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e decadenza ex art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507/1993. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello la decisione era stata confermata, ritenendosi che le cartelle fossero regolarmente notificate e non impugnate, con conseguente consolidamento dei debiti e insussistenza dell’interesse a far valere la prescrizione. In Cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e travisamento del fatto, perché la CTR avrebbe qualificato erroneamente l’atto come mero preavviso di fermo e avrebbe negato l’impugnabilità dell’intimazione nonostante essa fosse un atto autonomamente impugnabile; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il diritto alla riscossione era prescritto e che si dovesse applicare il termine quinquennale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso l’esame dell’eccezione di prescrizione sul presupposto che l’intimazione non fosse utilmente impugnabile o che il contribuente dovesse rivolgersi in autotutela. La Corte ha ribadito che l’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è assimilabile all’avviso di mora ed è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992; pertanto la sua mancata impugnazione rende definitivo il credito, mentre, se impugnata, consente di far valere anche la prescrizione maturata tra le cartelle e l’intimazione. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, affinché esamini nel merito se sia decorso il termine di prescrizione tra la notifica delle cartelle e quella dell’intimazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma l’intimazione di pagamento, per la sua funzione sostanziale, è riconducibile all’avviso di mora e quindi è autonomamente impugnabile; la sua impugnazione non è meramente facoltativa quando si vuole far valere la prescrizione o altri vizi della pretesa.
Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, prima di procedere è necessario notificare un’intimazione di pagamento che invita ad adempiere entro cinque giorni; tale atto precede l’esecuzione forzata ed è assimilato all’avviso di mora.
La precedente disciplina dell’avviso di mora è richiamata per affermare la continuità funzionale con l’attuale intimazione di pagamento ex art. 50.
Richiamato nella proposta accelerata per evidenziare che il ricorso deve misurarsi specificamente con la sentenza impugnata e articolare vizi riconducibili alle categorie tassative del giudizio di legittimità.
art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472
Invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione del potere di riscossione; il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993
Richiamato dal ricorrente tra i motivi di opposizione originari; il testo non consente di ricavarne una specifica statuizione della Corte.
Massime di principio
- L’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 d.P.R. n. 602/1973 ha natura di atto autonomamente impugnabile nel processo tributario, perché funzionalmente equivalente all’avviso di mora e preordinata all’avvio dell’esecuzione forzata.
- Quando il contribuente intende far valere la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella e prima dell’intimazione di pagamento, deve impugnare quest’ultima: se non lo fa, il credito si consolida e non possono essere dedotte successivamente vicende estintive anteriori all’intimazione.
- Il giudice tributario deve guardare alla funzione sostanziale dell’atto, non alla sua sola denominazione formale, per stabilire se sia impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
- Non può essere negato l’esame nel merito dell’eccezione di prescrizione sul presupposto che il contribuente avrebbe potuto attivare l’autotutela amministrativa: l’impugnazione dell’intimazione è il rimedio processuale rilevante ai fini della contestazione della pretesa.
- L’impugnazione dell’atto prodromico consente di far valere anche i vizi della sequenza procedimentale e la nullità per omessa notifica degli atti presupposti, oltre alle contestazioni inerenti alla debenza del credito.
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