Cassazione Penale, Sentenza n. 23351/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato: le notifiche erano state eseguite presso il difensore d'ufficio cui l'imputato aveva eletto domicilio nel verbale di identificazione, ma non era stata verificata l'effettiva instaurazione del rapporto professionale fra l'indagato e il difensore; il ricorrente deduce che la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente a presumere la conoscenza della vocatio in ius se non è accertato il rapporto professionale effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la Corte di appello aveva basato la decisione sul dato formale dell'elezione di domicilio senza verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e senza accertare la conoscenza personale del processo da parte dell'imputato. Ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e la sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
La norma non consente di reintrodurre presunzioni astratte di conoscenza della vocatio in ius: la notifica al difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a dichiarare valida la celebrazione del processo in assenza. Il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e la certezza della conoscenza dell'imputato del procedimento.
Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione: riguarda i reati connessi all'uso o alla esibizione di documenti di identificazione falsi; è la fattispecie per cui l'imputato era stato condannato in primo grado e in appello.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma amministrativo-penale relativa a disposizioni in materia di immigrazione e documenti; richiamata nel capo di imputazione per l'esibizione di documenti contraffatti nel contesto del controllo di frontiera.
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Norma successiva menzionata a titolo comparativo: l'orientamento giurisprudenziale citato riguarda però fattispecie anteriori all'introduzione di questa disposizione e ribadisce che, prima della modifica, non bastava la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio senza verifica del rapporto effettivo.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019, Ismail; Sez. 5 n. 22752 del 21/01/2021)
Orientamenti della Corte di cassazione secondo cui per dichiarare l'assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da garantire la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore d'ufficio non vale automaticamente come prova che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo: è necessaria la prova dell'effettivo rapporto professionale tra imputato e difensore.
- Per celebrare validamente il processo in assenza dell'imputato occorre raggiungere la certezza della conoscenza personale da parte dell'imputato della vocatio in ius; presunzioni astratte non sono ammesse.
- Il giudice che ritiene sussistente la conoscenza tramite difensore deve accertare elementi concreti (contatti, istruzioni, comportamento dell'imputato) che dimostrino il rapporto professionale e la consapevolezza del procedimento.
- Nelle fasi di indagine e identificazione è prudente per l'imputato documentare i rapporti con il difensore (conferme di nomina, comunicazioni, deleghe) per evitare che notifiche al difensore d'ufficio siano ritenute inidonee a provare la conoscenza.
- In caso di dubbi sulla validità delle notifiche e dell'effettiva conoscenza, è possibile ottenere l'annullamento delle sentenze pronunciate in assenza e la rinnovazione del giudizio.
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