Cassazione Civile, Ordinanza n. 16644/2025 del 21/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di banca, inquadrato come quadro direttivo e adibito a mansioni di private banker, aveva chiesto in giudizio: il pagamento della diaria di prima sistemazione prevista dal CCNL per il trasferimento da Milano a Viareggio; l’accertamento di un demansionamento/dequalificazione professionale sia nel periodo successivo al trasferimento sia nel periodo successivo al rientro a Milano; la declaratoria di giusta causa delle dimissioni; il risarcimento del danno alla professionalità; l’indennità sostitutiva del preavviso e la restituzione di una somma trattenuta dalla banca a tale titolo. La Corte d’appello aveva accolto solo la domanda relativa alla diaria, rigettando il resto. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: 1) violazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’esclusione del demansionamento nel primo periodo (trasferimento a Viareggio); 2) omessa pronuncia e violazione dell’art. 2103 c.c. per il periodo successivo, lamentando che anche dopo il 26/06/2015 fino alle dimissioni vi fosse dequalificazione; 3) violazione degli artt. 2118 e 2119 c.c. e del CCNL di settore per il mancato riconoscimento della giusta causa di dimissioni e delle conseguenze economiche; 4) violazione degli artt. 1218, 1223 e 2103 c.c. per il mancato risarcimento del danno da demansionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la preclusione derivante dalla doppia conforme; ha dichiarato inammissibile la doglianza sul primo periodo perché costruita su una diversa ricostruzione dei fatti già motivatamente esclusa dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato la documentazione bancaria sul portafoglio clienti. Sul secondo motivo ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la Corte d’appello aveva invece esaminato anche il sotto-periodo contestato, e ha comunque dichiarato inammissibile la richiesta di nuova valutazione del merito e la doglianza sulla carenza di allegazione specifica delle mansioni svolte dopo il rientro a Milano. I motivi sulla giusta causa di dimissioni e sul danno risarcibile sono stati respinti perché dipendenti dall’insussistenza del demansionamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La modifica delle mansioni, per integrare demansionamento, deve risultare in concreto da una significativa riduzione qualitativa e/o quantitativa delle attività assegnate; non ogni variazione quantitativa è sufficiente. Inoltre, il giudizio deve essere fondato su una specifica allegazione dei fatti costitutivi e sulla prova dei concreti compiti svolti.
Richiamato come base della domanda di indennità sostitutiva del preavviso, ma il suo riconoscimento è stato escluso per il mancato accertamento della giusta causa di dimissioni.
Richiamato ai fini della giusta causa di dimissioni; la Corte ha negato che il dedotto demansionamento fosse provato, con conseguente insussistenza della giusta causa.
Invocato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso il vizio perché la valutazione delle prove era stata svolta dal giudice di merito in modo motivato.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato il periodo contestato.
Richiamato per il danno risarcitorio, ma non può operare senza il previo accertamento dell’inadempimento demansionante.
Richiamato per la liquidazione del danno, ma è rimasto privo di applicazione per mancanza del fatto generatore del pregiudizio.
Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.
art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
La Corte ha distinto tra censure di violazione di legge e vizio motivazionale, dichiarando inammissibile il motivo nella parte in cui tendeva a rivalutare il fatto e, per il n. 5, per effetto della doppia conforme.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
Usato per la censura di omessa pronuncia, respinta perché infondata.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Usato per le censure di violazione di legge, respinte o dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 77 CCNL 31/03/2015
Richiamato dal ricorrente in tema di dimissioni e conseguenze economiche, senza che il motivo fosse accolto.
art. 78 CCNL 31/03/2015
Richiamato dal ricorrente, ma non ha inciso sull’esito per difetto del presupposto del demansionamento/giusta causa.
art. 79 CCNL 31/03/2015
Richiamato dal ricorrente, ma non ha inciso sull’esito per difetto del presupposto del demansionamento/giusta causa.
art. 82 CCNL
La Corte d’appello, condivisa dalla Cassazione, ha rilevato che spettava al lavoratore specificare e allegare in concreto le mansioni svolte per consentire la verifica dell’inquadramento e del dedotto demansionamento.
art. 88, co. 4, lett. d), CCNL citato
Richiamato per la diaria di prima sistemazione, domanda accolta in appello e non più in discussione in cassazione.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di demansionamento, non basta allegare genericamente una riduzione delle opportunità lavorative o del portafoglio clienti: occorre una concreta dimostrazione della significativa alterazione, qualitativa o quantitativa, delle mansioni effettivamente svolte rispetto all’inquadramento contrattuale.
- La censura di omesso esame del fatto decisivo non è proponibile in cassazione quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado sul punto decisivo, per effetto della preclusione da doppia conforme.
- La deduzione di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha comunque affrontato, anche implicitamente ma in modo comprensibile, il periodo o la questione controversa.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove spettano al giudice di merito, salvo i limitati vizi di legittimità.
- Chi deduce un demansionamento deve allegare con precisione i compiti concretamente assegnati e quelli asseritamente sottratti, perché la comparazione tra vecchie e nuove mansioni è necessaria per il giudizio di dequalificazione.
- Le domande di risarcimento del danno da dequalificazione e di riconoscimento della giusta causa di dimissioni restano logicamente subordinate all’accertamento del demansionamento stesso.
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