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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16646/2025 del 21/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un soggetto che aveva prestato attività presso un esercizio di bar-tabacchi sosteneva di avere lavorato alle dipendenze del titolare per un periodo determinato, con mansioni di barista e con orario giornaliero costante, chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto e la condanna al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto. Il primo giudice aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la difesa del convenuto avesse escluso la subordinazione, prospettando invece un rapporto di coadiutore/collaboratore familiare autorizzato dai Monopoli di Stato ai sensi della normativa speciale sui generi di monopolio. In appello la corte territoriale aveva inoltre dichiarato inammissibile la produzione di nuovi documenti ritenuti indispensabili e aveva ravvisato una domanda nuova nella richiesta di ulteriori voci retributive. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava, in sintesi: 1) violazione degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c. per il mancato esame dell'ammissibilità di documenti nuovi in appello, asseritamente indispensabili e già richiesti in primo grado; 2) violazione dell'art. 437, co. 2, c.p.c. per avere ritenuto nuova la domanda di appello; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e della normativa sui coadiutori dei rivenditori di generi di monopolio per avere attribuito rilievo a un rapporto di affinità non provato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, chiarendo che nel rito del lavoro la produzione documentale in appello è ammissibile quando il documento sia indispensabile ai fini della decisione e vi siano significative piste probatorie, mentre l'autorizzazione amministrativa del coadiutore è neutra rispetto alla qualificazione privatistica del rapporto e non esclude di per sé la subordinazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza della corte d'appello e ha rinviato alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il criterio di indispensabilità dei documenti nuovi in appello e verificando nuovamente la questione, restando impregiudicata la distinta valutazione sull'eventuale novità di alcune richieste economiche. La decisione impugnata è stata dunque annullata con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale invocata per sostenere l'ammissibilità della produzione documentale e l'istruzione nel rito del lavoro.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato come norma che consente al giudice del lavoro poteri officiosi di acquisizione istruttoria, in coordinamento con il principio di ricerca della verità materiale.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro la produzione di documenti nuovi in appello non è preclusa in modo assoluto: il giudice può ammetterli, anche d'ufficio, se indispensabili ai fini della decisione e se la domanda originaria li abbia almeno implicitamente ricompresi; resta invece fermo il divieto di domande nuove in appello.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere che la parte che allega un fatto impeditivo o modificativo, come il rapporto di affinità, ne deve fornire la prova.

  • art. 28, co. 2, L. n. 1293/1957

    Richiamato come base dell'autorizzazione del coadiutore dei rivenditori di generi di monopolio; la Corte osserva che tale autorizzazione attiene al rapporto con lo Stato e non qualifica in senso civilistico il rapporto tra titolare e coadiutore.

  • art. 64 d.P.R. n. 1074/1958

    La figura del coadiutore prevista dalla norma regolamentare è considerata neutra rispetto alla natura subordinata o autonoma del rapporto privato con il titolare dell'esercizio.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro la prova documentale nuova in appello può essere ammessa quando sia indispensabile, cioè idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti o a provare fatti rimasti non sufficientemente dimostrati; non opera una preclusione assoluta per il solo fatto che il documento non sia stato prodotto in primo grado.
  • Ai fini dell'art. 437 c.p.c. il giudice deve verificare l'indispensabilità dei documenti sulla base del complessivo quadro istruttorio già acquisito e dell'esistenza di significative piste probatorie; il mancato esercizio di tale valutazione integra errore di diritto.
  • L'autorizzazione amministrativa rilasciata per la figura del coadiutore in un esercizio soggetto a normativa speciale è neutra rispetto alla qualificazione del rapporto privatistico tra le parti e non esclude, di per sé, la possibile sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
  • Nel giudizio del lavoro il divieto di domande nuove in appello resta fermo e distinto dalla questione dell'ammissibilità di nuovi documenti: la produzione di documenti indispensabili non consente comunque di introdurre pretese economiche fondate su periodi o voci non ricompresi nella domanda originaria.
  • La deduzione di un fatto impeditivo o estintivo, quale l'esistenza di un vincolo familiare rilevante ai fini dell'autorizzazione amministrativa, richiede specifica prova da parte di chi lo allega.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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