Cassazione Civile, Ordinanza n. 16647/2025 del 21/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
Un lavoratore/soggetto sanzionato proponeva opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato del lavoro per euro 25.092,20 in relazione ad alcuni illeciti amministrativi in materia di lavoro. Il Tribunale rigettava l'opposizione. In appello, il gravame veniva dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale perché la notifica dell'atto di appello era stata eseguita presso la cancelleria del Tribunale di primo grado: secondo la Corte d'appello, si trattava non di semplice nullità ma di inesistenza della notificazione, essendo il destinatario una pubblica amministrazione agevolmente identificabile e comunque dotata di domicilio digitale reperibile su pubblici elenchi, con conseguente inapplicabilità dell'art. 82 r.d. n. 37/1934 e impossibilità di disporre rinnovazione. Il ricorrente per cassazione deduceva due censure: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 16 sexies d.l. n. 179/2012, per non avere la Corte considerato che l'Ispettorato si era costituito in primo grado con propri funzionari, senza indicare PEC e senza eleggere domicilio; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 291 c.p.c., per avere qualificato come inesistente, anziché nulla, la notifica dell'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati: ha affermato che l'art. 82 r.d. n. 37/1934 è inapplicabile alle pubbliche amministrazioni costituite con propri funzionari; che, nel sistema introdotto dal d.l. n. 179/2012, la notifica del gravame verso una P.A. non può essere validamente effettuata presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; e che la violazione delle regole sul domicilio digitale integra nullità della notificazione, non inesistenza, quando l'atto sia comunque riconoscibile come notificazione. Di conseguenza, il giudice d'appello avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. anziché dichiarare l'inammissibilità del gravame. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello e ha rinviato alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, per decidere nuovamente sui motivi di gravame, dopo aver trattato il vizio di notifica come nullità sanabile/rinnovabile e non come inesistenza. La Corte ha chiarito che la notifica eseguita presso la cancelleria del Tribunale, in luogo delle modalità telematiche previste per le pubbliche amministrazioni, era nulla; pertanto il giudice d'appello avrebbe dovuto disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, c.p.c.
indicato come base del secondo motivo di ricorso per cassazione, avente ad oggetto la violazione di legge.
art. 16 d.l. n. 179/2012
per le pubbliche amministrazioni disciplina le comunicazioni e notificazioni telematiche tramite indirizzi PEC comunicati al Ministero della giustizia; la sua violazione comporta nullità della notificazione e non inesistenza.
art. 16 sexies d.l. n. 179/2012
prevede come regola generale la notifica presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi per le parti assistite da avvocato; la Corte lo ritiene non applicabile al caso di P.A. costituite tramite propri funzionari.
art. 16 ter, co. 1 ter, d.l. n. 179/2012
stabilisce che la notifica alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata al domicilio digitale indicato negli elenchi pubblici o, in caso di più domicili digitali, a quello primario; la regola conferma l'alternatività rispetto alla notifica in cancelleria.
art. 82 r.d. n. 37/1934
ritenuto inapplicabile perché riferito solo al procuratore che eserciti fuori dalla circoscrizione del tribunale adito e non abbia eletto domicilio nella circoscrizione; non può quindi fondare la notifica alla P.A. presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza appellata.
art. 160 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il vizio della notifica integra nullità e non inesistenza.
art. 291 c.p.c.
in caso di nullità della notificazione il giudice deve disporne la rinnovazione; la Corte afferma che questa era la conseguenza corretta nel caso di specie.
art. 111 Cost.
richiamato dalla Corte d'appello come limite contro interpretazioni che favoriscano intenti dilatori; la Cassazione non ne fa il fondamento decisivo della propria ratio.
r.d. n. 37/1934
normativa residuale sull'elezione di domicilio e notifiche al procuratore, ritenuta non applicabile al caso di notifica verso pubblica amministrazione rappresentata da propri funzionari.
d.l. n. 90/2014
richiamato come novella del d.l. n. 179/2012 in tema di notificazioni telematiche.
L. n. 114/2014
richiamata quale legge di conversione della novella al regime delle notificazioni telematiche.
L. n. 221/2012
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 179/2012.
d.lgs. n. 82/2005
richiamato in relazione al sistema degli elenchi/domicili digitali delle pubbliche amministrazioni.
art. 6 bis d.lgs. n. 82/2005
richiamato dalla Corte d'appello come fonte dell'elenco da cui reperire il domicilio digitale del destinatario.
art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005
richiamato come elenco nel quale risultano i domicili digitali delle pubbliche amministrazioni ai fini delle notifiche.
Massime di principio
- Quando il destinatario del gravame è una pubblica amministrazione costituita in giudizio tramite propri funzionari, non si applica la disciplina residuale della notifica presso la cancelleria prevista per il procuratore fuori circoscrizione; la notifica va eseguita secondo le regole telematiche sui domicili digitali della P.A.
- La notifica di un atto d'impugnazione verso una pubblica amministrazione eseguita presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata è viziata da nullità, non da inesistenza, se l'atto mantiene gli elementi essenziali idonei a renderlo riconoscibile come notificazione.
- In presenza di nullità della notificazione dell'atto di appello, il giudice non deve dichiarare l'inammissibilità del gravame per questo solo motivo, ma deve ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- La categoria dell'inesistenza della notificazione è eccezionale e va circoscritta alle ipotesi di mancanza degli elementi costitutivi essenziali dell'atto notificatorio; ogni altra difformità dal modello legale ricade nella nullità.
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