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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32862/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva proposto opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il provvedimento che aveva escluso dal passivo un credito di euro 244.071,38, vantato dal soggetto gestore del Fondo di Garanzia per le PMI in surroga dei diritti della banca finanziatrice che aveva erogato un mutuo poi revocato. L’opponente sosteneva che il tribunale avesse motivato in modo logico-motivazionale insufficiente e avesse omesso l’esame di documentazione decisiva, in particolare del prospetto riepilogativo ottenuto dal sistema informativo dell’agente della riscossione, dal quale risultavano entrambi i crediti iscritti a ruolo. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe erroneamente trascurato tale documento e non avrebbe correttamente valutato la corrispondenza tra cartella, ruolo e credito insinuato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che non era in discussione la possibilità dell’agente della riscossione di insinuarsi al passivo sulla base del ruolo, né rilevava l’eventuale errore del giudice delegato, poiché il giudizio di legittimità aveva a oggetto il decreto del tribunale. La Corte ha ritenuto che il tribunale avesse espressamente accertato, sulla base della documentazione prodotta, che non era stato depositato alcun altro e diverso ruolo dell’ente creditore idoneo a fondare la domanda, e che il credito contestato non risultava inserito nel ruolo allegato alla domanda di ammissione né nel successivo giudizio di opposizione. Le censure del ricorrente, a fronte di tale accertamento di merito, si traducevano al più in un vizio revocatorio, non deducibile come omesso esame di un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo; il ricorso nasce nell’ambito di tale opposizione avverso l’esclusione del credito

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per rimettere in discussione una valutazione di merito o per veicolare un errore che, per struttura, sia eventualmente solo revocatorio

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato dovuto per l’impugnazione

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, co. 17

    norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

  • legge n. 662 del 1996

    richiamata come fonte del finanziamento poi revocato, da cui deriva la surroga del gestore del Fondo

  • art. 9, comma 5, legge n. 123 del 1998

    richiamato per il privilegio collegato al credito surrogatorio

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    testo unico sulle spese di giustizia, richiamato per il contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la deduzione di un credito fondato su ruolo deve essere sorretta dalla produzione del ruolo pertinente; il giudice di merito può escludere l’ammissibilità della domanda se accerta che il ruolo allegato non contiene il credito azionato.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a contestare la valutazione della documentazione compiuta dal giudice di merito o a far valere un errore che, per contenuto, sarebbe semmai revocatorio.
  • Quando il tribunale abbia espresso un accertamento chiaro sulla mancata produzione del documento decisivo o sulla sua estraneità al ruolo allegato, la censura di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • L’eventuale errore del giudice delegato nella fase di verifica del passivo non è decisivo nel giudizio di legittimità se il ricorso è diretto contro il decreto del tribunale che ha deciso sull’opposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniRiscossione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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