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Sentenza

Sentenza del 05/07/2022 n. 21169 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava gli avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA per gli anni 2004-2006; la CTR del Veneto, in grado d'appello, aveva rigettato i ricorsi della società e accolto l'Agenzia. RI.BA. ha proposto ricorso per cassazione e successivamente, avendo dichiarato di aver scoperto nuovi documenti tenuti dalla Guardia di Finanza dopo la scadenza del termine per la cassazione, ha instaurato davanti alla CTR procedimento di revocazione (art. 395 c.p.c. e D.Lgs. n.546/1992, art.64). La CTR dichiarò inammissibile la revocazione ritenendo che la previa proposizione del ricorso per cassazione precludesse la revocazione stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi e, esaminando il ricorso contro la pronuncia di inammissibilità, ha accolto i motivi principali (terzo, quarto e quinto) del ricorso r.g. 26105/2014, cassando la sentenza n. 481/30/2014 della CTR del Veneto e rinviando la causa al giudice a quo in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione spese. Ha altresì disposto la sospensione d'ufficio del procedimento di cassazione già pendente (r.g. 23986/2012) in attesa della decisione del giudice di rinvio sulla revocazione, rinviando il relativo ricorso a nuovo ruolo. Inoltre la Corte ha fissato un principio di diritto di carattere nomofilattico: nel processo tributario la revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c., nn.4) e 5), contro sentenze d'appello delle Commissioni Tributarie Regionali è ammissibile anche se è già stato proposto ricorso per cassazione o è pendente il termine per proporlo; le condizioni per la revocazione straordinaria restano regolate come dall'art.396 c.p.c.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64

    Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.

    La Corte interpreta l'art.64 alla stregua delle norme civili (artt. 395, 396 c.p.c.): la revocazione ordinaria e la sua ammissibilità vanno coordinate con il sistema del codice di procedura civile; la riformulazione del 2015 non è innovativa ma interpretativa e ha effetto retroattivo.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. cc)

    Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'art. 395 c.p.c.

    La modifica ha chiarito l'equiparazione fra revocazione tributaria e revocazione prevista dal codice civile; la Corte attribuisce alla riforma natura chiarificatrice con efficacia retroattiva.

  • Codice di procedura civile, art. 395

    Casi di revocazione (elenco dei casi 1-6, tra cui documenti nuovi e errore di fatto).

    Definisce i presupposti di revocazione (ordinaria). La Corte usa tali criteri per distinguere revocazione ordinaria e straordinaria nel processo tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 396

    Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello (si applicano i nn.1,2,3,6 di art.395 se la scoperta è successiva alla scadenza).

    Regola la revocazione straordinaria: la Corte conferma che le condizioni per la revocazione straordinaria nel processo tributario seguono i criteri di questo articolo.

  • Codice di procedura civile, art. 398, comma 4

    La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo; il giudice davanti a cui è proposta la revocazione può sospendere, su istanza di parte, l'uno o l'altro se ritiene non manifestamente infondata la revocazione.

    Stabilisce la tendenziale non interferenza tra giudizio di revocazione e cassazione; la Corte evidenzia che questa regola rende incompatibile l'interpretazione secondo cui la mera proposizione della cassazione renderebbe automaticamente inammissibile la revocazione.

  • Codice di procedura civile, art. 295

    Sospensione necessaria quando la decisione di una controversia dipende dalla definizione di un'altra.

    La Corte ha applicato tale disposizione per sospendere il procedimento di cassazione in presenza di pregiudizialità logica tra i due giudizi (cassazione e revocazione).

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4

    La Corte precisa che la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile alla prova testimoniale inammissibile: va considerata un indizio ammissibile nel processo tributario.

  • Costituzione, art. 111

    Riferimento al principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ricorda che l'esame d'ufficio di questioni di puro diritto non comporta automaticamente nullità quando non è dimostrato un pregiudizio concreto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c., nn.4) e 5), avverso sentenze d'appello delle Commissioni Tributarie Regionali è ammissibile anche se è stato già proposto ricorso per cassazione o è ancora pendente il termine per proporlo.
  • La revocazione straordinaria (art.396 c.p.c.) resta disciplinata come nel rito civile: è applicabile quando la scoperta dei fatti/documenti decisivi avviene dopo la scadenza del termine per l'appello; pertanto è essenziale indicare le date della scoperta e le cause che hanno impedito la produzione in precedenza.
  • Se giudici di merito dichiarano inammissibile una revocazione perché è pendente un ricorso per cassazione, tale decisione può essere censurata: il giudice deve valutare la qualificazione (ordinaria vs straordinaria) e non può automaticamente escludere la revocazione per la sola pendenza della cassazione.
  • La parte che scopre nuovi documenti deve tempestivamente proporre la revocazione, specificare le date di scoperta e produrre o indicare la conservazione dei documenti (es. presso Guardia di Finanza); ciò consente al giudice di determinare se si sia davanti a revocazione straordinaria.
  • Il giudice del merito può sospendere su istanza l'esame della revocazione o la relativa cassazione (art.398 c.p.c., comma 4); quando esiste una pregiudizialità logica tra cassazione e giudizio di revocazione la Corte di legittimità può sospendere d'ufficio il procedimento di cassazione ai sensi dell'art.295 c.p.c. per evitare contrasti tra giudicati.
  • Le dichiarazioni di terzi in forma sostitutiva di atto notorio nel processo tributario sono utilizzabili come indizi (non equivalgono alla prova testimoniale piena, cui vi sono limiti nel rito tributario).
  • Se il giudice solleva d'ufficio una questione di puro diritto (terza via), la mancata preventiva consultazione scritta delle parti non costituisce automaticamente nullità: è necessario dimostrare il pregiudizio concreto al diritto di difesa per ottenere la cassazione per violazione del contraddittorio.

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