Cassazione Civile, Ordinanza n. 22955/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Roma, della domanda di concordato preventivo in continuità diretta con transazione fiscale presentata da una società, per inattendibilità dell’attestazione del professionista e per incompletezza del piano; nello stesso contesto il tribunale ha poi dichiarato il fallimento della società, su istanza del P.M. e di un creditore, ritenendo cessata l’esenzione dalle procedure concorsuali riservata alle start-up innovative. La Corte d’appello, all’esito di CTU, ha confermato sia l’inammissibilità del concordato sia il fallimento. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle start-up innovative e sulla fallibilità, sostenendo che l’esenzione dal fallimento fosse ancora in vigore per effetto dell’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese e di una proroga normativa; 2) violazione delle norme sul concordato preventivo e del diritto di difesa, lamentando difformità tra i rilievi del tribunale e quelli poi posti a base dell’inammissibilità, oltre all’asserita inidoneità della relazione ex art. 161 l.fall.; 3) violazione delle norme sul concordato per asserito superamento dei limiti del sindacato giudiziale, in particolare sulla fattibilità economica del piano; 4) violazione delle norme sul fallimento e del contraddittorio, in relazione allo stato di insolvenza e alla mancata concessione di termini a difesa. Gli intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine di non assoggettabilità delle start-up innovative alle procedure concorsuali decorre dalla data di costituzione della società e non dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; l’esenzione cessa automaticamente alla scadenza del termine previsto dalla disciplina speciale, senza che rilevi l’eventuale permanenza dell’iscrizione o un precedente provvedimento reiettivo dell’istanza di fallimento, che non è coperto da giudicato. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché formulati in modo promiscuo o confuso, mescolando vizi diversi, perché rivolti a contestazioni di merito non scrutinabili in cassazione, e perché mancavano di sufficiente autosufficienza. È stata inoltre confermata la correttezza dell’approdo della corte territoriale sulla possibilità per il tribunale di sindacare la fattibilità giuridica ed economica del piano concordatario nei limiti della manifesta inettitudine. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere ricondotti in modo chiaro e specifico ai vizi tassativi deducibili in cassazione; censure eterogenee e confuse sono inammissibili.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrastante con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 25, comma 2, d.l. n. 179 del 2012
Il termine di non assoggettabilità delle start-up innovative alle procedure concorsuali decorre dalla costituzione della società.
art. 31, comma 4, d.l. n. 179 del 2012
La disciplina di favore cessa automaticamente allo scadere del termine quinquennale previsto dalla norma, con la possibile proroga normativa richiamata dalla Corte.
Richiamato per escludere la fallibilità della società solo entro il periodo di esenzione speciale.
La relazione del professionista e la fattibilità del piano devono essere idonee e attendibili; il tribunale può verificarne la completezza e la coerenza.
È richiamato in relazione alla documentazione e alle relazioni allegate alla domanda di concordato, che devono consentire il controllo giudiziale.
Il tribunale può concedere un termine per integrazioni e documenti, ma tale facoltà non attribuisce un diritto della parte né limita il potere decisorio finale.
Richiamato in relazione al procedimento per la dichiarazione di fallimento e alle doglianze sul contraddittorio e sui termini a difesa.
Richiamato per la nozione di stato di insolvenza posta a base della dichiarazione di fallimento.
art. 111, comma 7, Cost.
Il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento non ha natura decisoria su diritti soggettivi e non è equiparabile a un provvedimento definitivo ricorribile come sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 38, comma 5, d.l. n. 34 del 2020
Ha disposto una proroga di un anno rilevante nel computo del termine di esenzione delle start-up innovative.
Massime di principio
- Il termine di esenzione delle start-up innovative dalle procedure concorsuali decorre dalla data di costituzione della società e non dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
- La cessazione della disciplina di favore per le start-up innovative opera automaticamente allo spirare del termine legale, senza che sia necessario un formale provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale del registro imprese.
- Il decreto che respinge un’istanza di fallimento non è coperto da giudicato sostanziale e non impedisce la successiva dichiarazione di fallimento in un diverso procedimento.
- Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere formulate con chiarezza e riconducibilità immediata a uno specifico vizio tipizzato; la mescolanza di censure eterogenee determina inammissibilità.
- Nel concordato preventivo il tribunale può verificare non solo la fattibilità giuridica della proposta, ma anche la fattibilità economica, nei limiti del controllo sulla manifesta inettitudine del piano a conseguire gli obiettivi indicati.
- La facoltà del tribunale di assegnare un termine per integrazioni documentali non si traduce in un diritto della parte a un nuovo vaglio preventivo di tutti i possibili rilievi giudiziali.
- Le contestazioni che investono il merito della proposta o la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio di motivazione e con adeguata specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22969/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_civile · 9 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22976/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_civile · 9 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22945/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_civile · 9 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22948/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_civile · 9 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22950/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_civile · 9 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22952/2026 del 09/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →