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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12791/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un atto di recupero per l'anno d'imposta 2016, contestando l'indebita compensazione orizzontale di crediti tributari ritenuti inesistenti. Il contribuente sosteneva di essere stato vittima di una truffa posta in essere dal professionista incaricato di gestire le sue posizioni fiscali e i titoli esattoriali, chiedendo che fosse recuperato solo il debito tributario senza sanzioni e interessi. In primo grado e in appello era stata ritenuta la regolarità formale e sostanziale dell'atto, nonché la mancata prova dell'assenza di colpa e della dovuta vigilanza sul professionista. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sulle cause di non punibilità e, dall'altro, la mancata disapplicazione delle sanzioni per assenza di culpa in vigilando, sostenendo che il comportamento fraudolento del professionista avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità sanzionatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha affermato che l'esimente prevista per il mancato pagamento del tributo imputabile esclusivamente a un terzo richiede, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria, la prova da parte del contribuente di non avere tenuto alcuna condotta colpevole, nemmeno sotto il profilo della vigilanza. Ha quindi condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui la documentazione prodotta era insufficiente a dimostrare l'assenza assoluta di colpa e il comportamento fraudolento del professionista in termini tali da escludere la responsabilità del contribuente. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. n. 214 del 1997

    richiamato dall'Amministrazione come base del recupero per indebita compensazione, senza specifiche statuizioni interpretative autonome nella decisione

  • art. 31, comma 1, d.l. n. 78 del 2010

    richiamato dall'Amministrazione come base del recupero per indebita compensazione, senza specifiche statuizioni interpretative autonome nella decisione

  • art. 1 legge n. 423 del 1995

    invocato dal ricorrente quale norma sulle cause di non punibilità, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della disciplina speciale e dell'assenza di prova liberatoria

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    l'esimente opera solo se il mancato pagamento è imputabile esclusivamente al terzo, il contribuente ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e non ha tenuto condotta colpevole, neppure per culpa in vigilando

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per affermare che la responsabilità sanzionatoria richiede l'elemento soggettivo e che il contribuente deve dimostrare l'assenza di colpa

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare omesso esame/motivazione sul profilo della culpa in vigilando

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se applicabile

Massime di principio

  • L'esimente dalle sanzioni tributarie per fatto esclusivo del terzo richiede la prova rigorosa che l'inadempimento sia dipeso esclusivamente dal professionista incaricato e che il contribuente abbia denunciato tempestivamente il fatto all'autorità giudiziaria.
  • Il mero affidamento a un professionista dell'adempimento fiscale non esonera il contribuente dai suoi obblighi di vigilanza sull'esecuzione dell'incarico.
  • L'assenza di colpa del contribuente deve essere dimostrata dal contribuente stesso; non basta allegare genericamente una truffa o una condotta fraudolenta del professionista.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già apprezzati congruamente dal giudice di merito, salvo vizi giuridici o logici specificamente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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