Cassazione Civile, Ordinanza n. 20078/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un'azione promossa dal proprietario di un immobile sito in Vietri sul Mare contro la vicina confinante, assumendo che quest'ultima avesse eseguito opere edilizie illegittime idonee a modificare la fisionomia del borgo antico, a deformare i terrazzamenti, a incanalare acque contro la naturale pendenza, a provocare infiltrazioni e a sostituire una preesistente muratura con una ringhiera. In primo grado era stata rigettata la domanda principale e accolta solo in parte la riconvenzionale della convenuta. In appello gli eredi dell'originario attore avevano contestato la condanna alla rimozione delle nuove vedute e la chiusura del portico, deducendo violazione degli artt. 905 e 906 c.c., omesso esame di fatti decisivi e, in sostanza, l'erroneità degli accertamenti tecnici svolti. La convenuta aveva proposto ricorso incidentale con sei censure: ultrapetizione per la sostituzione della demolizione con pannelli fissi, giudicato interno sulle statuizioni di primo grado relative anche alle norme edilizie locali, extrapetizione per l'estensione della decisione a punti non devoluti, errata decisione sulla proprietà della colonna fecale e sull'assunta incontestazione dello scarico delle acque meteoriche, oltre alla conseguente regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e degli accertamenti tecnici già compiuti dai giudici di merito. Ha invece rigettato integralmente il ricorso incidentale, ritenendo infondate le censure sulla pretesa ultrapetizione, sul giudicato interno, sull'estensione del thema decidendum, sulla proprietà della colonna fecale e sulla regolazione delle spese. La Corte ha confermato il principio secondo cui, nelle controversie sulle distanze legali, il giudice può adottare, in luogo della demolizione, rimedi alternativi come l'arretramento o l'apposizione di accorgimenti idonei a eliminare la veduta illegittima, senza incorrere in ultrapetizione. Ha inoltre ribadito che la sanatoria edilizia non incide, di per sé, sul rispetto delle distanze legali nei rapporti tra privati. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato altresì disposto l'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
disciplina la distanza per le vedute dirette e per i balconi; la sua violazione è stata ritenuta accertata in fatto dai giudici di merito e non sindacabile in cassazione nei limiti del motivo proposto.
disciplina le distanze per le vedute laterali e oblique; la sua violazione è stata confermata sulla base degli accertamenti di merito.
richiamato nei motivi incidentali per dedurre ultrapetizione/extrapetizione, ma la Corte ha escluso la violazione perché la decisione è rimasta entro il thema decidendum devoluto.
la Corte ha ritenuto che il giudice di appello non abbia pronunciato oltre o fuori dai limiti delle domande e delle censure formulate.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse giudicato sulle questioni dedotte in ricorso incidentale.
invocato in relazione ai limiti dell'appello; la Corte ha osservato che i motivi di gravame coprivano gli aspetti controversi decisi in secondo grado.
richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere l'incontroversia di un fatto, ma la Corte ha escluso che la circostanza fosse pacifica o decisiva nei termini prospettati.
invocato per le spese, ma la Corte ha ritenuto corretta la compensazione parziale disposta in appello in ragione dell'esito del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
- Nelle controversie relative alla violazione delle distanze legali tra costruzioni o tra vedute, il giudice può disporre rimedi alternativi alla demolizione, come l'arretramento della costruzione o l'apposizione di pannelli o altri accorgimenti idonei a impedire la veduta, senza oltrepassare i limiti della domanda demolitoria.
- La sanatoria o il condono edilizio non elidono automaticamente la rilevanza, nei rapporti tra privati, della violazione delle distanze legali stabilite dal codice civile.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice adotta una misura sostitutiva della demolizione che costituisce sviluppo funzionale della domanda originaria di eliminazione dell'opera illegittima.
- La deduzione del giudicato interno richiede la specifica individuazione delle statuizioni non impugnate e la dimostrazione che la questione sia rimasta effettivamente estranea ai motivi di appello; in mancanza, la censura è infondata.
- La regolazione delle spese può tener conto dell'esito complessivamente parziale del giudizio di appello e della reciproca soccombenza delle parti.
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