Cassazione Civile, Ordinanza n. 27487/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di un dipendente, già inquadrato nell'Area Quadri secondo il CCNL delle aziende del gruppo Invitalia presso la società incorporata, all'ente incorporante a seguito di incorporazione prevista dalla legge. Il lavoratore chiedeva che, presso il nuovo datore di lavoro, gli fosse riconosciuto l'inquadramento nel livello Quadri del CCNL applicabile all'ente incorporante. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda; contro tale decisione il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Tuttavia, prima della decisione, sono stati depositati atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal suo difensore, e accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del controricorrente, dichiarando l'estinzione del processo. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia. Ha precisato che non si applica l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, perché tale misura opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, commi 659-664, L. n. 208 del 2015
è la base normativa del trasferimento per incorporazione del rapporto di lavoro al nuovo ente incorporante.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, non occorre provvedere sulle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non è dovuta la regolazione delle spese nei termini ordinari indicati dall'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
- L'ulteriore importo del contributo unificato previsto per il soccombente si applica soltanto alle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile per analogia alla rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
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