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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19987/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore condominiale)

La controversia

I ricorrenti avevano costituito da anni, nell'ambito di un condominio, un fondo cassa personale di euro 9.656,23, versato sul conto corrente condominiale, destinato a future spese di manutenzione straordinaria della loro unità immobiliare e a future spese condominiali. Sostenevano che, al momento del subentro di un nuovo amministratore, tale somma non risultasse più presente nelle casse condominiali né contabilizzata correttamente, e imputavano all'ex amministratore un grave inadempimento del mandato, oltre che una condotta dolosa o colposa produttiva di danno patrimoniale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, con il verbale assembleare del 26 febbraio 2009, il condominio avesse reinserito il fondo in bilancio, riconoscendo il credito dei ricorrenti e facendo venir meno ogni pregiudizio risarcibile. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, poiché il verbale assembleare non attestava il materiale ripristino della somma sul conto; 2) omesso esame di fatti decisivi e di documenti, in particolare estratti conto e dichiarazioni del nuovo amministratore, dai quali risultava che la somma non era mai stata reimmessa nel conto condominiale; 3) violazione degli artt. 1988, 1135, 1136, 1137 e 1362 ss. c.c., sostenendo che il verbale non potesse valere come riconoscimento di debito idoneo a vincolare i condomini assenti e che mancassero i presupposti di un'obbligazione assunta in quel contesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisivo l'eventuale errore percettivo del giudice d'appello circa il ripristino materiale del fondo, perché la ratio decidendi si fondava soprattutto sulla considerazione che il bilancio condominiale aveva nuovamente iscritto un credito dei ricorrenti verso il condominio per l'importo di euro 9.656,23, credito che era coerente con la destinazione originaria del fondo e che restava esigibile o compensabile. Ha poi escluso l'omesso esame decisivo dei documenti richiamati, poiché il fatto storico rilevante era stato comunque considerato e i documenti non erano idonei a sovvertire con certezza la decisione. Infine, ha ritenuto non fondato il terzo motivo, osservando che il fondo personale differenziava la posizione dei ricorrenti rispetto agli altri condomini, che il verbale assembleare poteva valere come riconoscimento della posta creditoria verso il condominio, e che il suo reinserimento in bilancio non comportava un nuovo onere patrimoniale per i condomini assenti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato. È stata esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 1710 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come base dell'asserito inadempimento del mandatario-amministratore

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per fondare la responsabilità contrattuale da inadempimento

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il travisamento della prova, per essere rilevante, deve integrare un errore percettivo decisivo; inoltre l'omesso esame di documenti non rileva se il fatto storico è stato comunque considerato

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo come parametro della motivazione irrazionale

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo come parametro del vizio motivazionale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per il travisamento della prova e il vizio di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte applica il principio secondo cui il vizio sussiste solo se il fatto/documento omesso sia decisivo in termini di certezza

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per la violazione delle norme sostanziali e processuali richiamate nel terzo motivo

  • art. 1988 c.c.

    richiamato per contestare la configurabilità di un riconoscimento di debito nel verbale assembleare

  • artt. 1135, 1136, 1137 c.c.

    richiamati per sostenere che la delibera/verbale non potesse vincolare i condomini assenti

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati per la censura interpretativa del verbale assembleare

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato con riferimento al possibile errore revocatorio su fatto incontroverso

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per la condanna per abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il travisamento della prova è configurabile solo quando l'errore percettivo del giudice di merito sulla portata di un mezzo istruttorio sia decisivo, cioè tale che, in assenza di esso, la decisione sarebbe certamente diversa.
  • L'omesso esame di documenti non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche senza dar conto di tutte le risultanze probatorie.
  • La decisività del vizio motivazionale richiede che il materiale probatorio trascurato sia idoneo a sovvertire con giudizio di certezza, e non di mera probabilità, la ratio decidendi.
  • In ambito condominiale, la registrazione in bilancio di una posta creditoria riferita a un singolo condomino può essere idonea a escludere il danno patrimoniale lamentato per la pretesa sottrazione di un fondo personale, se la posta rimane esigibile o compensabile nei confronti del condominio.
  • Un verbale assembleare può essere valorizzato come riconoscimento di un credito quando la dichiarazione provenga dal soggetto debitore e il contenuto sia coerente con la preesistenza della posta contabile; il mero reinserimento di una voce già esistente non comporta necessariamente un nuovo onere patrimoniale per i condomini assenti.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un abuso del processo o una giuridica insostenibilità della pretesa, non essendo sufficiente la sola infondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoAmministratore di condominio
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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