Cassazione Civile, Ordinanza n. 34642/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale con cui l’amministrazione provinciale aveva contestato la violazione dell’art. 22, comma 11, C.d.S. per il mantenimento in esercizio di un accesso alla strada privo di autorizzazione. Gli originari opponenti avevano sostenuto che il capannone industriale avesse in origine un solo accesso e che altri due accessi fossero stati autorizzati nel 1972, mentre l’addebito si fondava, secondo loro, sull’erronea attribuzione agli opponenti della realizzazione dell’accesso, che sarebbe stata invece opera del consorzio ASI. Il giudice di pace aveva annullato il verbale per tardiva contestazione ai sensi dell’art. 201 C.d.S.; il tribunale, in riforma, aveva ritenuto che tale questione non fosse stata dedotta in modo rituale e comunque aveva confermato la sanzione escludendo l’applicabilità dell’art. 22, comma 11, C.d.S. in quanto non si trattava di regolarizzazione di accessi esistenti ma di varchi mai autorizzati. In cassazione l’erede del soggetto originariamente sanzionato ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la questione della tempestività della contestazione fosse stata effettivamente introdotta in primo grado; 2) violazione dell’art. 22, comma 11, C.d.S. e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che spettasse all’amministrazione provare che l’accesso fosse stato realizzato dagli opponenti e che, in difetto, dovessero essere ammesse le prove offerte; 3) violazione della medesima norma e omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato la precedente autorizzazione del 1972. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio che il soggetto sanzionato era deceduto nel corso del giudizio di appello e che, per effetto dell’art. 7 L. 689/1981 e della disciplina sulle sanzioni amministrative accessorie, la sanzione si era estinta, con conseguente cessazione della materia del contendere anche nei confronti dell’erede.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha dichiarato d’ufficio la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che la morte del responsabile originario della violazione abbia determinato l’estinzione della sanzione pecuniaria principale e delle sanzioni accessorie, incluse quelle ripristinatorie, con conseguente caducazione della pretesa sanzionatoria anche nel giudizio in corso. Ha inoltre precisato che l’erede, pur subentrando processualmente ai sensi dell’art. 110 c.p.c., non succede nel lato passivo sostanziale del rapporto sanzionatorio e quindi non può essere condannato alle spese; inoltre non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la declaratoria di cessazione della materia del contendere non è equiparabile a rigetto o inammissibilità dell’impugnazione. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
mantenuto in esercizio un accesso privo di autorizzazione
La norma è richiamata come base della violazione contestata; la Corte osserva che la condotta resta autonomamente sanzionabile se il soggetto mantiene tuttora accessi non autorizzati, ma nel caso concreto la questione diviene irrilevante per l’estinzione della sanzione conseguente alla morte dell’obbligato.
È menzionato come termine la cui asserita violazione era stata valorizzata dal giudice di pace, ma la Corte non affronta il merito della questione perché dichiara cessata la materia del contendere.
La sopravvenuta morte del responsabile comporta l’estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria principale e, per effetto conseguenziale, delle sanzioni accessorie.
art. 210, comma 2, lett. a), C.d.S.
Le sanzioni accessorie di carattere ripristinatorio sono ricomprese nell’effetto estintivo derivante dalla morte dell’obbligato; la loro esecuzione non prosegue.
All’intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria e l’estinzione di ogni procedura esecutiva in corso.
L’erede può subentrare come parte processuale, ma non succede nel lato passivo sostanziale del rapporto sanzionatorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la decisione è di cessazione della materia del contendere, poiché esso presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La morte del responsabile di una violazione amministrativa estingue la sanzione pecuniaria principale e si estende, salvo diverse previsioni, alle sanzioni accessorie, comprese quelle ripristinatorie funzionalmente collegate alla sanzione principale.
- In caso di estinzione della sanzione per morte dell’obbligato, il giudizio di impugnazione va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza esame del merito dei motivi di ricorso.
- L’erede che subentri nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. non assume la posizione sostanziale passiva del rapporto sanzionatorio e non può essere condannato alle spese relative alla sanzione estinta.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere disposto quando la decisione non sia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ma di cessazione della materia del contendere.
- Le questioni di merito sulla sussistenza dell’illecito e sulla tempestività della contestazione restano assorbite quando intervenga una causa sopravvenuta che estingua la pretesa sanzionatoria.
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