Sentenza del 03/11/2016 n. 22179 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la sentenza della CTR della Sicilia relativa all'accertamento IRPEF per il 1995, contestando la qualificazione del reddito derivante dalla locazione di un complesso immobiliare come reddito di fabbricati, anziché come reddito diverso, nonché la quantificazione del canone sulla base dell'importo risultante dal contratto di locazione registrato. Hanno sostenuto che dovesse essere considerato il minore canone indicato in una successiva scrittura privata e hanno dedotto violazione delle norme sul reddito fondiario e d'impresa, inesistenza dell'evasione e difetto di motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto generiche e non adeguatamente confrontate con la motivazione della CTR le censure proposte. La qualificazione del reddito e la valutazione dell'attendibilità della scrittura privata costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in cassazione se congruamente motivati. È stato quindi ritenuto corretto assumere come base imponibile il canone previsto dal contratto di locazione regolarmente registrato, escludendo la scrittura privata priva di data certa. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
Costituisce la base normativa dell'accertamento d'ufficio o in assenza di dichiarazione corretta, applicato nel caso alla determinazione del maggior reddito da locazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 22 e 40
Sono richiamati dai contribuenti in relazione alla qualificazione e alla determinazione del reddito derivante dalla locazione; la Corte ha tuttavia ritenuto non fondate le relative doglianze.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81
È stato invocato per sostenere l'effettiva natura del reddito e l'inesistenza dell'evasione, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a superare l'accertamento compiuto dai giudici di merito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
È stato richiamato per denunciare un difetto di motivazione; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo congrua la motivazione della CTR.
Codice di procedura civile, art. 360
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il vizio dedotto e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze plurime e generiche possono determinare l'infondatezza o l'inammissibilità del ricorso.
Cassazione civile, sentenza n. 4709 del 28 marzo 2003
È richiamata a sostegno del principio secondo cui una scrittura privata priva di data certa può non essere considerata idonea a provare, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, una modifica del canone risultante da un contratto registrato.
Massime di principio
- In materia fiscale, il canone risultante da un contratto di locazione registrato costituisce normalmente il riferimento probatorio principale per determinare il reddito imponibile.
- Una scrittura privata successiva che riduca il canone può essere disconosciuta se priva di data certa o di altri elementi oggettivi che ne dimostrino l'effettiva anteriorità e applicazione.
- La qualificazione del reddito e la valutazione delle prove sono generalmente questioni di fatto riservate ai giudici di merito; in cassazione possono essere contestate solo attraverso censure specifiche e nei limiti dei vizi legalmente deducibili.
- Un ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle argomentazioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio è normalmente insufficiente.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando espone un percorso logico coerente, anche se il ricorrente propone una diversa ricostruzione dei fatti o delle prove.
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