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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24898/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imprenditore agricolo)

La controversia

La lite nasce da un rapporto tra una società agricola e un imprenditore agricolo avente ad oggetto, da un lato, il pagamento del prezzo di prodotti agricoli venduti "sul campo" e già fatturati per un importo complessivo di circa 135.780,32 euro; dall'altro, una pretesa riconvenzionale del medesimo imprenditore per lavorazioni agro-meccaniche asseritamente eseguite sui campi dell'impresa agricola e documentate da fatture per circa 186.345,69 euro. La Corte d'appello aveva revocato il decreto ingiuntivo relativo al credito della società, ritenendo non provata la determinazione del prezzo e, per converso, aveva respinto la domanda riconvenzionale dell'opponente per difetto di prova sia dell'an che del quantum. In Cassazione la società agricola ha dedotto, con tre motivi, l'erroneo mancato rilievo della confessione giudiziale dell'opponente, l'omesso esame della deposizione di un teste sul prezzo per ettaro e l'erronea svalutazione delle fatture azionate, assumendo che non fossero state contestate. L'opponente, con ricorso autonomo e poi incidentale reiterato, ha censurato il rigetto della riconvenzionale, invocando il valore confessorio di una missiva del titolare della società, la testimonianza di più soggetti, la mancata comparizione del medesimo in udienza, e sostenendo che, una volta provata l'esecuzione delle lavorazioni, il giudice avrebbe dovuto quantificare il compenso anche in assenza di prova puntuale del prezzo pattuito.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della società agricola sia il ricorso principale del resistente-imputato e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale, che si limitava a reiterare i motivi del ricorso principale della società. I motivi sono stati ritenuti in gran parte inammissibili per difetto di specificità e di localizzazione degli atti e dei documenti richiamati, ex art. 366 n. 6 c.p.c., e in parte assorbiti; la Corte ha inoltre escluso che le doglianze potessero tradursi in una rivalutazione del merito o delle prove. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti per reciproca soccombenza. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso sono stati esaminati come violazioni di legge, errores in procedendo e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando non localizza con precisione gli atti e i documenti sui quali si fonda.

  • art. 369 c.p.c.

    la parte che intenda fare valere documenti deve provvedere alla loro produzione nei modi previsti dalla norma.

  • art. 2733 c.c.

    invocato in relazione alla confessione giudiziale, ma la Corte ha escluso che le dichiarazioni richiamate integrassero una vera confessione utilmente valutabile.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato per il valore della confessione stragiudiziale, ma senza superare le carenze di specificità e localizzazione.

  • art. 2697 c.c.

    la censura sulla prova mirava a ribaltare l'accertamento di merito sull'onere e sull'insufficienza della prova del credito.

  • art. 1474 c.c.

    in assenza di prezzo determinato, il prezzo della vendita può essere ricavato dal prezzo normalmente praticato dal venditore o dal mercato, ma resta necessaria la prova dei dati essenziali per applicarlo.

  • art. 115 c.p.c.

    il richiamo è stato ritenuto inconferente nel caso concreto e, comunque, il motivo non individuava adeguatamente gli atti di non contestazione.

  • art. 232 c.p.c.

    invocato per la mancata comparizione all'interrogatorio formale, ma la censura è stata reputata carente di specificità e di autosufficienza.

  • art. 2225 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere il diritto al compenso per l'opera eseguita.

  • art. 1657 c.c.

    richiamato in relazione alla determinazione del compenso quando il corrispettivo non sia stato convenuto o non sia dimostrabile.

  • art. 2729 c.c.

    evocato per inferenze presuntive sulla mancata comparizione della controparte, ma senza superare le carenze del motivo.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la valutazione delle prove è inammissibile se non indica in modo preciso e localizzabile gli atti, i documenti e i verbali su cui si fonda, secondo il requisito di autosufficienza dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
  • Le dichiarazioni invocate come confessione devono essere riportate e contestualizzate integralmente; non è sufficiente estrarne frammenti che, letti nel loro complesso, non esprimano un'ammissione inequivoca del fatto sfavorevole.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, perché il controllo di legittimità non consente di sostituire il giudizio di merito sulla credibilità e rilevanza delle prove.
  • Quando il prezzo di una vendita non è specificamente determinato, la parte che invoca il credito deve comunque fornire gli elementi necessari per la sua determinazione; non basta affermare astrattamente l'applicabilità di un criterio di mercato se mancano i dati fattuali per applicarlo.
  • La doglianza sulla mancata contestazione di fatti o documenti deve indicare puntualmente dove e come la contestazione sarebbe mancata, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
  • In presenza di reciproca soccombenza e di ricorsi tutti dichiarati inammissibili, il giudice di legittimità può compensare integralmente le spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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