Cassazione Civile, Ordinanza n. 14627/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
All'esito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva ritenuto che alcuni fratelli esercitassero di fatto un'attività commerciale intestata alla madre, in forma di società di fatto, e aveva emesso un avviso di accertamento IRAP e IVA per l'anno 2012. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla C.T.P., che aveva accolto il ricorso; la C.T.R., su appello dell'Agenzia, aveva confermato la decisione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 41 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il giudice di merito non avesse correttamente valutato la prova dell'esistenza della società di fatto tra i familiari per la gestione dell'azienda intestata alla madre. La contribuente non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, il motivo era in realtà interamente diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, soprattutto in ordine all'esistenza della società di fatto, attività preclusa al giudice di cassazione. Non essendovi costituzione della contribuente, non sono state regolate le spese. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 39, 41, 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Sono richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate in tema di accertamento tributario; la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché reputa il motivo inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non è sufficiente a rendere scrutinabile il motivo quando, nella sostanza, esso mira a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È la misura di riferimento dell'ulteriore importo sul contributo unificato richiamata per il caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo formalmente rubricato come violazione di legge è inammissibile se, nella sua sostanza, richiede una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dell'accertamento del fatto compiuto dai giudici di merito.
- La censura sull'esistenza o meno di una società di fatto, quando investe la ricostruzione del materiale probatorio e la valutazione del merito, non è scrutinabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dal sindacato di cassazione.
- L'assenza di difese della parte intimata esonera il giudice di legittimità dalla regolazione delle spese processuali.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto della mancata ricorrenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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