Cassazione Civile, Ordinanza n. 34886/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, intercorsi dal 3.11.2008 al 31.1.2015, inizialmente con una cooperativa e poi con un'agenzia per il lavoro, presso una società utilizzatrice. La lavoratrice chiedeva la declaratoria di illegittimità dei contratti e delle proroghe e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatrice; in via ulteriore faceva valere anche profili di pretesa fraudolenza della somministrazione, sostenendo di avere lavorato ininterrottamente anche negli intervalli tra un contratto e l'altro, talvolta "in nero", e contestava il mancato riconoscimento di un superiore inquadramento. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha ritenuto maturata la decadenza per tutti i contratti precedenti l'ultimo, ha escluso l'illegittimità dell'ultimo contratto e delle proroghe per effetto della disciplina introdotta dal d.l. n. 34 del 2014, e ha ritenuto coperta da giudicato la statuizione di rigetto sul superiore inquadramento. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) violazione dell'art. 32 l. n. 183 del 2010 per il dies a quo della decadenza e per l'assunto che la domanda di accertamento della fraudolenza della somministrazione non sarebbe soggetta a decadenza; (2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d'appello ritenuto tardive le allegazioni sul lavoro svolto "in nero" negli intervalli; (3) violazione delle norme sulla somministrazione (d.l. n. 34 del 2014, legge di conversione, artt. 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276 del 2003) per avere applicato la disciplina dell'acausalità all'ultimo contratto e per non avere valorizzato la pretesa fraudolenza; (4) omesso esame di fatti decisivi in relazione al giudicato sul superiore inquadramento, assumendosi erroneamente la mancata proposizione di un appello incidentale specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla decadenza, affermando che, in caso di successione di contratti di somministrazione a termine, l'impugnazione dell'ultimo contratto non si estende ai precedenti e che ciascun contratto resta soggetto alle proprie regole di impugnazione; ha invece dichiarato inammissibile la diversa censura relativa alla pretesa domanda di nullità per frode, perché non risultava proposta né accolta nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sulla fraudolenza e sul lavoro in nero non trovava riscontro nella domanda introduttiva né nella decisione di primo grado, sicché non si configurava violazione dell'art. 345 c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato o inammissibile: la Corte ha affermato che il giudice può individuare d'ufficio la legge applicabile e che l'ultimo contratto, stipulato e prorogato dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2014, era soggetto al regime di acausalità; le censure richiamanti il d.lgs. n. 276 del 2003 sono state reputate non pertinenti. Il quarto motivo è stato respinto perché, pur essendo stato effettivamente proposto un appello incidentale, esso non conteneva una specifica censura contro il rigetto della domanda di superiore inquadramento. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della controricorrente; nessuna statuizione sulle spese verso l'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La decadenza per impugnare i contratti a termine si applica a ciascun contratto della serie; l'impugnazione dell'ultimo non si estende automaticamente ai precedenti, anche se ravvicinati nel tempo.
Non possono essere introdotte in appello domande o eccezioni nuove; la censura è infondata se la pretesa dedotta in appello non risulta proposta in primo grado.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati secondo i diversi vizi denunciati (violazione di legge, omesso esame, error in procedendo), con controllo di ammissibilità e pertinenza delle censure.
art. 27, d.lgs. n. 276 del 2003
La Corte territoriale aveva ricondotto l'originario accoglimento di primo grado a questa norma; in cassazione si è rilevato che le censure sulla fraudolenza non erano state specificamente introdotte e accolte nei termini prospettati dalla ricorrente.
L'ultimo contratto di somministrazione a termine, stipulato dopo l'entrata in vigore del decreto, ricadeva nel regime di acausalità da esso introdotto.
Legge di conversione del d.l. n. 34 del 2014, applicabile al contratto oggetto di causa.
artt. 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276 del 2003
Le censure fondate sulla disciplina previgente sono state ritenute non pertinenti perché il rapporto controverso era regolato dalla normativa sopravvenuta applicabile ratione temporis.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con ordinanza depositata nei termini previsti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di successione di contratti di somministrazione a termine, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto non si estende ai contratti precedenti: ogni contratto va impugnato secondo le proprie regole e nei relativi termini di decadenza.
- La pretesa nullità o fraudolenza della somministrazione deve risultare dalla domanda effettivamente proposta nei gradi di merito; in cassazione non è consentito trasformare la causa petendi o introdurre una diversa domanda che non sia stata dedotta e decisa prima.
- Il giudice, anche in appello, deve individuare d'ufficio la disciplina normativa applicabile ratione temporis, purché non muti l'effetto giuridico richiesto dalla parte.
- Quando un contratto di somministrazione a termine è stipulato sotto il vigore di una normativa sopravvenuta che introduce un regime di acausalità, non è pertinente richiamare la disciplina anteriore se non si censura specificamente l'applicazione della legge vigente al tempo del contratto.
- Il giudicato non si forma sul mero fatto storico, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto giuridico; per contestarlo occorre attaccare specificamente la decisione che abbia negato o riconosciuto quel preciso effetto.
- L'appello incidentale deve contenere una censura specifica avverso la statuizione sfavorevole che si intende rimettere in discussione; in mancanza, quella statuizione resta ferma.
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