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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38642/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (detentore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda con cui una società, assumendo di essere proprietaria di un terreno/area catastalmente individuata, ne chiedeva il rilascio perché occupata senza titolo da un'associazione nautica, oltre al risarcimento dei danni. L'associazione sosteneva di detenere il bene in forza di un comodato ricevuto dal condominio e chiamava in causa quest'ultimo. Il condominio contestava la proprietà attrice e sosteneva che la società non avesse dato prova del proprio diritto. In primo grado la domanda veniva rigettata perché il titolo prodotto dalla società risultava incompleto e, comunque, non dimostrava in modo adeguato l'acquisto del bene; la sentenza valorizzava anche il contenuto del regolamento condominiale e la mancata prova dell'effettivo trasferimento del diritto. In appello la società sosteneva che, alla luce delle difese avversarie, il proprio onere probatorio fosse attenuato, poiché il convenuto si sarebbe limitato a un possesso/detenzione senza un vero titolo e il condominio avrebbe implicitamente riconosciuto la titolarità della società. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 2697, 2699, 2709 e 948 c.c. e degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non provata la proprietà e non avesse attribuito rilievo probatorio sufficiente all'atto pubblico di acquisto, al regolamento condominiale e ad altri elementi documentali che, a suo dire, avrebbero reso superflua la prova 'diabolica' dell'acquisto a titolo originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la domanda come azione di rivendicazione e ha ribadito che, in tale azione, grava sull'attore l'onere di provare la proprietà risalendo sino a un acquisto a titolo originario o comunque dimostrando un valido acquisto derivativo, mentre il convenuto può limitarsi a opporre il principio possideo quia possideo senza onere probatorio. La Corte ha ritenuto corretto l'apprezzamento della Corte d'appello secondo cui non vi era stata prova sufficiente della proprietà: il documento prodotto era incompleto, privo delle sottoscrizioni dei contraenti e del pubblico ufficiale, non era stata prodotta la copia integrale del contratto e mancava la prova del perfezionamento del pagamento in presenza di una compravendita con riserva di proprietà. È stata inoltre esclusa la rilevanza del preteso riconoscimento di proprietà desumibile dalle difese del condominio o dal precedente giudizio di usucapione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che, nell'azione di rivendicazione, l'onere di provare la proprietà grava sull'attore.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato in relazione al valore probatorio dell'atto pubblico e ai limiti della prova documentale prodotta.

  • art. 2709 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per superare la carenza di prova della proprietà.

  • art. 948 c.c.

    richiamato per qualificare la domanda come azione di rivendicazione e per confermare la necessità della prova rigorosa della proprietà.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in sostanza a una nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha escluso un vizio censurabile, trattandosi di critica al merito.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza che emergesse una violazione idonea a sovvertire l'esito della lite.

  • art. 2058 c.c.

    richiamato nel precedente giurisprudenziale citato, per escludere che il risarcimento in forma specifica possa sostituire l'azione di rivendicazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La domanda con cui si chiede il rilascio di un immobile assunto come proprio, in assenza di un rapporto obbligatorio pregresso da sciogliere, va qualificata come azione di rivendicazione e non come azione personale di restituzione.
  • Nell'azione di rivendicazione l'attore deve fornire la prova piena della proprietà, risalendo a un acquisto a titolo originario o comunque dimostrando un valido titolo derivativo e la relativa efficacia traslativa; la prova è particolarmente rigorosa.
  • Il convenuto in rivendica può limitarsi a contestare la pretesa con la formula possideo quia possideo, senza dover provare il proprio titolo, salvo che assuma specifici fatti impeditivi o estintivi.
  • Un atto pubblico incompleto, privo delle sottoscrizioni essenziali o non prodotto integralmente, non è sufficiente, da solo, a dimostrare in modo completo il trasferimento del diritto di proprietà.
  • La deduzione di un preteso riconoscimento della proprietà altrui o di elementi desumibili da precedenti giudizi è irrilevante se non integra una prova univoca della titolarità dominicale in capo all'attore.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: sono censurabili soltanto errori di diritto o vizi nei limiti del controllo di legittimità, non una diversa ricostruzione del fatto

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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