Cassazione Civile, Ordinanza n. 39088/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurati)
La controversia
A seguito di un sinistro stradale tra un'autovettura e un autocarro, i conducenti/proprietari dell'autovettura avevano convenuto in giudizio la proprietaria dell'autocarro e la sua assicurazione, imputandole la responsabilità dei danni. La convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale sostenendo, invece, che la responsabilità dell'incidente fosse degli attori e chiedendone la condanna al risarcimento. Il Giudice di pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda principale perché gli attori erano stati risarciti dalla loro compagnia assicuratrice, ma aveva rigettato la riconvenzionale ritenendo che il teste indicato dalla convenuta non fosse stato comunicato all'assicurazione avversaria nei modi prescritti dall'art. 135 cod. ass. La ricorrente ha quindi impugnato la decisione con tre motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico; la Corte rileva tuttavia che, trattandosi di sentenza del giudice di pace resa secondo equità, il rimedio corretto era l'appello a motivi limitati e non il ricorso diretto per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che contro la sentenza del Giudice di pace pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria era esperibile soltanto l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., non il ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso proposto direttamente in Cassazione è stato ritenuto improponibile come mezzo ordinario di impugnazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
appello a motivi limitati
Per le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, salvo la revocazione per motivi ordinari.
Il ricorso per cassazione è esperibile contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza equitativa del giudice di pace non rientra in tali ipotesi.
art. 111 Cost.
Non consente il ricorso per cassazione nei casi in cui un mezzo di impugnazione esista già, ancorché limitato nei motivi; si riferisce ai provvedimenti per i quali manchi ogni mezzo di impugnazione.
art. 135 del codice delle assicurazioni
È richiamato dal giudice di pace come regola di comunicazione del teste all'assicurazione, ma la Cassazione non entra nel merito di tale questione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria non è ammesso il ricorso diretto per cassazione, ma solo l'appello a motivi limitati previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c.
- La possibilità di ricorrere per cassazione ex art. 360 c.p.c. presuppone, di regola, una sentenza resa in appello o in unico grado; se l'ordinamento prevede un mezzo di impugnazione ordinario, sia pure limitato, il ricorso ex art. 111 Cost. non è utilizzabile.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento per il quale il rimedio ordinario corretto è un diverso mezzo di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile senza esame del merito.
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