Cassazione Penale, Sentenza n. 29613/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado e dichiarato Gaetano Marino colpevole dell'omicidio di Rosario Sciuto (capi A, B, D), nonché della partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), con riconoscimento della premeditazione e contestuale irrogazione della pena dell'ergastolo. La difesa contestava principalmente: 1) la circolarità e la insufficiente autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (chiamate in reità de relato), l'assenza di riscontri diretti ex art. 195 c.p.p. e la necessità dei riscontri individualizzanti ex art. 192, comma 3 c.p.p.; 2) l'esistenza di una linea alternativa investigativa attestata dal ritrovamento dell'arma del delitto nella disponibilità di un soggetto appartenente a clan avverso, che metterebbe in discussione la paternità dell'omicidio; 3) la mancata prova della premeditazione; 4) l'erronea qualificazione dell'attività dell'imputato come partecipazione a mafia (art. 416-bis) invece che mera associazione per il narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990) e conseguente vizio nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d'Assise d'Appello. La Corte ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano la circolarità e l'inautenticità delle dichiarazioni dei collaboratori: ha ritenuto che l'appello avesse adeguatamente valutato la credibilità soggettiva dei dichiaranti, l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni (specificità, coerenza, costanza, spontaneità), l'esistenza di elementi di conoscenza diretta in capo ad alcuni collaboratori e la convergenza individualizzante tra più dichiarazioni provenienti da fonti autonome. La Corte ha inoltre ritenuto non decisiva per l'alternativa accusatoria la disponibilità dell'arma in capo a Musumarra, valutandola compatibile con la pratica di cessione/affidamento di armi nel contesto criminale e con prove balistiche che collegavano l'arma al delitto; ha dichiarato inammissibili o infondati altri rilievi difensivi (premeditazione adeguatamente motivata sulla base di elementi intrinseci ed estrinseci; partecipazione all'associazione mafiosa provata da dichiarazioni, intercettazioni e riscontri di frequentazioni e condotte connotate dal metodo mafioso). Conseguentemente, il rigetto del ricorso ha mantenuto le condanne pronunciate in appello (tra cui l'ergastolo e le pene accessorie) e le statuizioni accessorie come l'isolamento diurno sostitutivo per mesi sei ai sensi dell'art. 72, comma 2 c.p.
Norme richiamate
Regola il valore probatorio delle dichiarazioni di persone imputate o chiamate in reità; la Corte ha ritenuto non necessaria l'escussione della fonte primaria se sussistono riscontri reciproci e elementi di autonomia e specificità nelle dichiarazioni.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Criteri per la valutazione delle prove testimoniali (gravità, precisione, concordanza); la Corte ha ritenuto che i collaboratori, nel loro complesso, soddisfacessero tali criteri e che sussistessero riscontri individualizzanti.
Definisce l'associazione di tipo mafioso e il metodo mafioso; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione di Marino al clan Santapaola-Ercolano e l'utilizzo del metodo mafioso, anche oltre il mero traffico di stupefacenti.
art. 603, comma 3-bis e comma 2 cod. proc. pen.
art. 603, comma 3-bis e comma 2 cod. proc. pen.
Norme sulle acquisizioni di nuove prove e sui riascolti dei collaboratori in appello; la Corte di appello ha utilizzato tali strumenti per integrare il quadro probatorio e la Cassazione ha ritenuto legittima e corretta tale valutazione.
Consente il confronto tra dichiaranti; la Corte di appello ha disposto il confronto tra collaboratori per valutare le divergenze e la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione risultante dal confronto.
art. 72, comma 2 cod. pen.
Prevede la sostituzione della pena detentiva temporanea con l'isolamento diurno se superiore a cinque anni; applicata dalla Corte d'Appello per la parte temporanea della pena.
Criteri di determinazione della pena; richiamato nella quantificazione delle pene parziali poi cumulate.
art. 8 d. l. 13 maggio 1991, n. 152
art. 8 d. l. 13 maggio 1991, n. 152
Riferimento normativo relativo alla speciale attenuante riconosciuta ad alcuni collaboratori; usato dalla Corte per inquadrare la posizione soggettiva dei dichiaranti.
Cass. SS.UU. n. 20804/2012 (Aquilina)
SS.UU. n. 20804 del 29/11/2012 - Aquilina
Principio richiamato sulla necessaria autonomia e indipendenza delle chiamate in reità/de relato e sui criteri di utilizzabilità delle stesse quale prova; la Corte ha applicato i principi qui enunciati.
Corte di Cassazione, sezioni varie (giurisprudenza richiamata)
es. Sez. 1, n. 41238/2019; Sez. 6, n. 408999/2018; Sez. 5, n. 21562/2015; Sez. 5, n. 42576/2015; Sez. 6, n. 31908/2019
Giurisprudenza di riferimento sui criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, sulla premeditazione e sulla distinzione fra associazione mafiosa e associazione per narcotraffico; la Corte ha seguito tali orientamenti per motivare l'accoglimento del quadro probatorio.
Massime di principio
- Quando il processo si fonda in larga parte su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, il giudice valuta la credibilità soggettiva di ciascun dichiarante (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e cerca riscontri reciproci e oggettivi: la presenza di elementi di conoscenza diretta e la convergenza individualizzante tra fonti autonome rafforzano la prova.
- La cosiddetta 'circolarità' delle dichiarazioni non è automaticamente dirimente: se esistono dichiarazioni autonome, episodi di diretta conoscenza e convergenza su circostanze rilevanti, le chiamate de relato possono acquistare valore probatorio valido per la condanna.
- Il ritrovamento post factum dell'arma in capo a soggetti riconducibili ad altri gruppi non esclude automaticamente la responsabilità indicata da collaboratori: il giudice deve valutare la plausibilità di operazioni di cessione/occultamento di armi nel mondo criminale e confrontare il dato con gli accertamenti balistici e con l'insieme delle altre prove.
- La premeditazione può essere provata con elementi sia intrinseci (modalità, numero di colpi, direzione, agguato) sia estrinseci (preparazione dell'arma, dichiarazioni di propositi omicidiari): non è richiesto un documento scritto o un piano formale, ma una valutazione complessiva degli elementi che attestino un apprezzabile intervallo e la fermezza della risoluzione.
- Per distinguere associazione mafiosa (art. 416-bis) da mera associazione dedita al narcotraffico è necessario dimostrare il 'metodo mafioso' (imposizione di dominio, omertà, controllo territoriale, attività estese oltre il traffico di stupefacenti); la partecipazione a traffici di droga non esclude il 416-bis se è presente tale metodo e ruoli funzionali nell'organizzazione.
- Nel ricorso in Cassazione le doglianze devono essere autosufficienti e documentate: rilievi generici o basati su meri stralci non confrontati con la motivazione della sentenza sono spesso dichiarati inammissibili o infondati.
- Il giudizio sulla attendibilità dei collaboratori è molto concreto e compare nel contesto probatorio complessivo: difesa e giudice devono indicare e valutare riscontri esterni ed eventuali contraddizioni alla luce della loro rilevanza e spiegabilità.
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