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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29757/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda la conferma, da parte del Tribunale del riesame, dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal numero dei partecipanti e dalla disponibilità di armi, oltre che per alcuni reati fine di approvvigionamento e cessione di cocaina. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul capo associativo, con critica alla tenuta delle dichiarazioni dei collaboranti/dichiaranti, alla prova della partecipazione dell'indagato al sodalizio e alla configurabilità delle aggravanti del metodo mafioso e delle armi; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sui capi relativi agli approvvigionamenti di cocaina, ritenuti fondati su sole dichiarazioni del coindagato non adeguatamente riscontrate; 3) vizio di motivazione sul capo relativo a plurime cessioni di stupefacenti e alla gestione del traffico, per asserita genericità dell'addebito e carenza di elementi specificamente riferibili al ricorrente; 4) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo insussistente il pericolo di recidiva specifica, anche in ragione dell'incensuratezza, dell'attività lavorativa lecita e della risalenza degli episodi contestati, oltre alla sproporzione della custodia in carcere. All'udienza, peraltro, è stata anche discussa l'ammissibilità del ricorso, essendo stato depositato via PEC anziché tramite Portale deposito atti penali; la difesa ha invocato un presunto malfunzionamento/deficit del sistema telematico, producendo screenshot.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi cautelari, perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per essere stato depositato con modalità non consentite dalla disciplina vigente. Ha ricostruito il sistema normativo introdotto dal d.lgs. 150/2022 e dai decreti ministeriali attuativi, affermando che, per le impugnazioni ex art. 311 c.p.p., dal 1 aprile 2026 il deposito deve avvenire esclusivamente in modalità telematica; il deposito non telematico è consentito solo nei casi di malfunzionamento del sistema debitamente certificato o attestato nelle forme dell'art. 175-bis c.p.p. Nel caso concreto non risultava alcuna certificazione/attestazione di malfunzionamento e gli screenshot prodotti non provavano un impedimento tecnico oggettivo, né la data/orario del tentativo di deposito, né l'impossibilità assoluta di usare il canale prescritto. Conseguentemente, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 3, c.p.p.

    il ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, secondo le forme di legge; nel sistema attuale si coordina con il deposito telematico

  • art. 582, comma 1, c.p.p.

    l'atto di impugnazione va presentato mediante deposito con le modalità dell'art. 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

  • art. 111-bis c.p.p.

    il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avviene esclusivamente con modalità telematiche

  • art. 87, commi 4 e 5, d.lgs. n. 150/2022

    dettano la disciplina transitoria di entrata in vigore delle nuove regole sul deposito telematico

  • art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022

    consente, nel periodo transitorio, il deposito con modalità non telematiche e disciplina specificamente il deposito via PEC delle impugnazioni

  • art. 3 D.M. 29 dicembre 2023, n. 217

    dal 1 gennaio 2025 prevede il deposito esclusivamente telematico per gli uffici e gli atti indicati

  • art. 3, comma 3-ter, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217

    fino al 31 marzo 2026 consente, per alcuni procedimenti e impugnazioni in materia di sequestro probatorio, anche il deposito non telematico

  • art. 175-bis c.p.p.

    il deposito non telematico è ammesso solo in caso di malfunzionamento del sistema certificato o attestato nelle forme previste; grava sulla parte l'onere di documentare la causa che giustifica il deposito difforme

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    sanziona con l'inammissibilità l'impugnazione proposta con modalità non consentite

  • art. 616 c.p.p.

    regola la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare le esigenze cautelari e il pericolo di recidiva

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per censurare la proporzionalità e la scelta della custodia in carcere

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

Massime di principio

  • Per le impugnazioni soggette al regime telematico, il deposito effettuato con modalità diverse da quelle previste dalla legge è inammissibile, salvo che ricorra un'ipotesi di malfunzionamento del sistema espressamente certificata o attestata secondo la disciplina vigente.
  • Il deposito non telematico può essere giustificato solo da un impedimento tecnico oggettivo e documentalmente provato; l'onere di dimostrare il presupposto che autorizza la deroga al modello legale grava sulla parte che ha scelto la forma di deposito alternativa.
  • Semplici schermate o allegazioni difensive sulla non visibilità del procedimento nel portale non sono sufficienti, se non consentono di provare data, ora, riferibilità al procedimento concreto e impossibilità assoluta di utilizzare il canale telematico prescritto.
  • Nel sistema introdotto dal d.lgs. 150/2022, il passaggio al deposito esclusivamente telematico risponde a una scelta legislativa non irragionevole e non contrasta, di per sé, con il diritto di difesa o con il favor impugnationis.
  • Quando l'impugnazione è inammissibile per ragioni processuali, la Corte non esamina i motivi di merito e dispone la condanna alle spese processuali nonché, in assenza di colpa esclusa nella causa di inammissibilità, il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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