Cassazione Civile, Ordinanza n. 06861/2026 del 22/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un ente assistenziale per ottenere dal Comune, in solido con un privato, il pagamento di rette di degenza relative a una persona ricoverata. Il Comune propone opposizione al decreto e il giudizio si concentra soprattutto sulla giurisdizione: il Comune sostiene che la domanda rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, perché connessa a valutazioni discrezionali dell’ente locale in materia di prestazioni socio-assistenziali e a profili di contabilità pubblica, qualificandola come pretesa su diritti degradati a interessi legittimi. Il ricorso incidentale dell’ente assistenziale censura invece la compensazione integrale delle spese disposta dalla Corte d’appello, assumendo la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per mancanza dei presupposti della compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale dell’ente assistenziale. Quanto al ricorso principale, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui le controversie patrimoniali tra Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali per il ricovero di soggetti deboli appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché i presupposti dell’obbligazione sono stabiliti direttamente dalla legge e le prestazioni sono configurate come diritti soggettivi delle persone in stato di bisogno; tuttavia il motivo è stato dichiarato inammissibile. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese operata in appello, perché motivata con riferimento al contrasto giurisprudenziale esistente (indicazioni del Consiglio di Stato di segno diverso), circostanza idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate e per entrambe le parti è stato disposto l’onere dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ.
richiamato come base del procedimento monitorio originario
invocato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo; la Corte lo ritiene non fondato alla luce della giurisprudenza sulle controversie assistenziali patrimoniali
art. 6, 4° co., della legge n. 328/2000
richiamato dal ricorrente per sostenere la discrezionalità dell’ente locale nelle prestazioni socio-assistenziali
"se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"
nella versione applicabile ratione temporis consente la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; il contrasto giurisprudenziale richiamato dalla Corte d’appello è stato ritenuto idoneo a sorreggere la compensazione
richiamato per affermare che la statuizione sulle spese richiede una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, non necessariamente una decisione di merito
richiamato per qualificare la rimessione delle parti al primo giudice per ragioni di giurisdizione come pronuncia rilevante ai fini della soccombenza processuale
seconda parte del 1° co. dell’art. 374 cod. proc. civ.
utilizzato per richiamare l’orientamento delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso incidentale per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
disposta la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per calcolare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite e sulla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui attribuiva al giudice amministrativo l’intera materia dei pubblici servizi
richiamato per il profilo di illegittimità costituzionale parziale dichiarata dalla Corte costituzionale n. 204/2004
sentenza Corte cost. n. 204/2004
richiamata per affermare che non esiste una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull’intera materia dei pubblici servizi, occorrendo guardare alla natura delle situazioni giuridiche coinvolte
Cass. sez. un. n. 18978/2017
richiamata come precedente conforme sulla giurisdizione ordinaria nelle controversie patrimoniali relative al ricovero di soggetti deboli
Cass. sez. un. n. 12923/2014
richiamata come precedente conforme sulla giurisdizione ordinaria nelle controversie assistenziali patrimoniali
Cass. ord. n. 22257/2018
richiamata per il principio secondo cui la soccombenza ai fini delle spese può essere anche processuale
Cass. sez. un. n. 583/1999
richiamata per affermare che la pronuncia sulla rimessione al primo giudice per difetto di giurisdizione consente la regolazione delle spese
Cass. ord. n. 14411/2016
richiamata per il principio secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione devono essere specifiche e motivatamente indicate
Cass. sez. un. n. 4315/2020
richiamata in tema di ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nelle controversie patrimoniali tra un ente pubblico locale e un ente erogatore di prestazioni assistenziali per il ricovero di soggetti in stato di bisogno, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando l’obbligazione nasce direttamente dalla legge e la pretesa ha ad oggetto diritti soggettivi, senza che siano necessari provvedimenti amministrativi costitutivi o modificativi del rapporto.
- La mera presenza di valutazioni dell’ente locale sui presupposti di fatto della prestazione o sui profili di copertura finanziaria non è sufficiente, di per sé, a radicare la giurisdizione amministrativa se il rapporto sostanziale resta definito dalla legge come obbligazione pecuniaria.
- Ai fini della compensazione delle spese nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, le gravi ed eccezionali ragioni devono essere esplicitate in motivazione con riferimento a circostanze specifiche della controversia e possono includere anche un significativo contrasto giurisprudenziale sulla questione decisa.
- La soccombenza rilevante ai fini della regolazione delle spese può essere anche di natura processuale, non essendo necessaria una decisione di merito, purché il giudizio davanti al giudice adito si chiuda con una pronuncia processuale idonea.
- Quando ricorso principale e ricorso incidentale sono entrambi dichiarati inammissibili, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e dare atto dell’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.
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