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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09723/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un titolare di impresa individuale esercente bar e caffè convenne in giudizio il proprio commercialista, deducendo che questi, incaricato della consulenza fiscale e tributaria e della tenuta della contabilità, aveva omesso di redigere e trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi relative ad alcuni anni. A seguito di tali omissioni l’Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento non impugnati, con conseguente domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale. In parallelo, il medesimo attore contestò due atti di compravendita con cui il professionista aveva trasferito immobili alla sorella e alla convivente, chiedendone dapprima la simulazione assoluta e, in subordine, la revocatoria ex art. 2901 c.c. Il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria e quella revocatoria, ma la Corte d’appello riformò la decisione, riconoscendo l’inadempimento del professionista e dichiarando inefficaci gli atti dispositivi. I ricorrenti per cassazione dedussero: 1) nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per erroneo uso della prova presuntiva nel ritenere conferito l’incarico di predisporre e trasmettere le dichiarazioni fiscali; 3) omessa pronuncia o falsa applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. sul concorso colposo del creditore; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello fondato la scientia damni su una circostanza di fatto asseritamente non allegata. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi e ha confermato integralmente la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per mancato assolvimento dell’onere di allegazione/trascrizione ex art. 366 n. 6 c.p.c.; ha respinto il secondo motivo perché la Corte d’appello non aveva fatto un uso scorretto delle presunzioni, ma aveva valutato le prove testimoniali e, solo incidentalmente, richiamato un criterio di ragionevolezza; ha respinto il terzo motivo rilevando che la questione del concorso colposo del creditore era stata comunque esaminata e esclusa in fatto dalla Corte territoriale; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità e violazione dell’onere di specificazione. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi denunciabili in cassazione; le censure proposte sono state in parte qualificate come inammissibili per difetto di specificità e in parte come infondate perché non scalfivano la ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la doglianza di omessa pronuncia è stata però ritenuta non specificamente articolata o comunque infondata.

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi di appello va valutata in rapporto alla sentenza impugnata e richiede contrapposizione puntuale alle argomentazioni del primo giudice.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Chi ricorre per cassazione deve indicare e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti, così da consentire il controllo della Corte; la mancanza comporta inammissibilità dei motivi.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La violazione delle norme sulle presunzioni è configurabile quando il giudice attribuisce carattere di gravità, precisione e concordanza a fatti che tali caratteristiche non hanno; nel caso concreto la Corte ha escluso che la decisione si fondasse realmente su una falsa applicazione della regola presuntiva.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del creditore deve essere allegato e valutato; nel caso concreto la Corte d'appello lo ha escluso ritenendo giustificata la condotta del cliente per la fiducia nel professionista.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione del principio di non contestazione o di decisione su fatti non allegati è inammissibile se non viene specificamente dimostrato, mediante il richiamo agli atti, che il fatto posto a base della motivazione non fosse stato dedotto.

  • art. 2901 c.c.

    È stata confermata l'inefficacia relativa degli atti di compravendita compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore, sulla base della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Accertata la soccombenza in cassazione, la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia o di violazione dell'art. 342 c.p.c. richiede che il ricorrente indichi con precisione i motivi di appello, i passaggi della sentenza di primo grado e le ragioni per cui il gravame sarebbe stato generico; il semplice rinvio agli atti non è sufficiente.
  • La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. può essere denunciata quando il giudice di merito sussuma fatti concreti privi, secondo il ricorrente, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito chiedere una nuova valutazione del merito delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la questione, anche solo implicitamente, è stata esaminata e respinta dal giudice di merito con una motivazione incompatibile con la tesi del ricorrente.
  • La deduzione di fatti o circostanze poste a fondamento della decisione impugnata deve essere contrastata in cassazione mediante puntuale indicazione del contenuto degli atti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per genericità.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore è sufficiente a integrare il profilo soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.; la Corte di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione sia logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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