Cassazione Civile, Ordinanza n. 07245/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, del diniego di autotutela relativo a un avviso di accertamento per IRPEF e IVA 2008. Il ricorso originario contro la sentenza della CTR del Lazio era stato respinto con ordinanza della Corte di cassazione n. 3965/2020. Successivamente il contribuente ha proposto revocazione di tale ordinanza ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto processuale: la Corte avrebbe ritenuto, erroneamente, che dopo il tentativo di notifica telematica il decreto di fissazione dell'udienza fosse stato depositato presso la segreteria della CTP, mentre la documentazione trasmessa dalla CTP dimostrerebbe il contrario; inoltre la Corte avrebbe lasciato intendere che l'avviso fosse stato pubblicato sul portale dei servizi telematici, quando invece tale pubblicazione non sarebbe mai avvenuta. L'Agenzia delle entrate non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'asserito errore di fatto non fosse decisivo, perché l'ordinanza revocanda era fondata su due autonome rationes decidendi: una relativa al fatto processuale contestato e un'altra, autonoma, attinente al merito della vicenda e alla consolidata disciplina dei limiti dell'impugnazione del diniego di autotutela. Poiché il ricorrente non aveva censurato la seconda ratio con un errore percettivo revocatorio, l'eventuale errore sulla prima non avrebbe potuto condurre alla rimozione della decisione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la difesa personale dell'avvocato nel processo
art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel ricorso originario in tema di comunicazioni e deposito telematico nel processo tributario
richiamato nel ricorso originario come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel ricorso originario come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge nel ricorso originario
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo per nullità processuale nel ricorso originario
base processuale del ricorso per revocazione avverso i provvedimenti della Cassazione
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
fondamento della revocazione per errore di fatto revocatorio, ammessa solo se l'errore è decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore di fatto deve essere decisivo: non è idoneo a fondare l'accoglimento se la decisione impugnata si regge anche su un'autonoma ratio decidendi non colpita dall'errore dedotto.
- L'errore revocatorio può giustificare la rimozione della decisione della Cassazione solo quando incide effettivamente sulla statuizione finale; se la pronuncia avrebbe comunque retto per una diversa ragione autonoma, il rimedio è inammissibile.
- La denuncia di vizi processuali non tutela un interesse astratto alla regolarità del processo, ma richiede di allegare il concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito derivante dalla violazione lamentata.
- Nel ricorso per revocazione contro un provvedimento della Cassazione è necessario confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancata censura anche di una sola ratio autonoma rende non decisivo l'errore eventualmente dedotto.
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