Cassazione Penale, Sentenza n. 47931/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Ferrara per il delitto aggravato targeting di erogazioni pubbliche (art. 110-640 bis c.p.). Le censure contestavano: la legittimazione della Regione a costituirsi parte civile e la presunta errata applicazione del DL 6-6-2012 n.74; la carenza o genericità della motivazione rispetto al riconoscimento del danno patrimoniale e d'immagine; la qualificazione giuridica dei fatti (sostenendo che si trattasse di indebita percezione ex art. 316 ter c.p. e non di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.); il travisamento della prova e dell'elemento soggettivo del concorso (mancata prova del previo concerto e della consapevolezza sulla falsità delle fatture); la valutazione dei controlli amministrativi (Invitalia) e delle dichiarazioni testimoniali; e la determinazione del trattamento sanzionatorio (errata individuazione del minimo edittale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi reiterativi e per mancata indicazione di errori di diritto nuovi rispetto alla valutazione di merito. Ha ritenuto ininfluente la doglianza sulla legittimazione della Regione alla costituzione civile rispetto ad Alberghini, atteso che la costituzione era stata revocata in udienza. Sul profilo della qualificazione giuridica ha confermato l'applicabilità dell'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per erogazioni pubbliche), richiamando il principio per cui l'art. 316-ter c.p. è residuale rispetto alla fattispecie più grave se sussistono artifici o raggiri che inducono in errore la pubblica amministrazione. Ha ritenuto infondate le doglianze sul dolo e sul travisamento della prova, non essendo prospettate contraddizioni di natura giuridica rilevante, e ha confermato la legittimità della motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche. In accoglimento delle disposizioni procedurali, ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; inoltre ha condannato Garutti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della Regione Emilia Romagna, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
La Corte ha confermato che, quando siano presenti artifici e raggiri che inducono in errore la pubblica amministrazione per ottenere erogazioni, si applica l'art. 640-bis (truffa aggravata per erogazioni pubbliche), norma prevalente rispetto all'art. 316-ter.
Interpretata come fattispecie residuale rispetto alla truffa aggravata; va applicata solo qualora non ricorrano gli estremi dell'art. 640-bis.
Sez. Un. n. 16568 del 19/04/2007 (giurisprudenza)
Richiamata come principio che l'art. 316-ter non deve assorbire l'ambito di applicazione dell'art. 640-bis e che il legislatore ha voluto aggravare la responsabilità per condotte decettive ai danni dello Stato e simili.
Norma sul contenuto del ricorso per cassazione e sui motivi; la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 606 comma 3 per motivi reiterativi e meramente di fatto.
Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e delle somme per la Cassa delle ammende.
Richiamato nelle censure circa l'onere della prova in relazione al riconoscimento del danno da parte civile; la Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito erano sufficientemente motivate e non viziavano la decisione.
Invocato in relazione a presunta motivazione apparente; la Corte ha escluso tale vizio, ritenendo la motivazione di merito non manifestamente illogica.
Richiamato indirettamente con riguardo alla valutazione delle circostanze e al diniego delle attenuanti generiche per la gravità e complessità del sistema fraudolento.
Contestato in punto attribuzione del fondo per la ricostruzione (se spettasse alla Presidenza del Consiglio piuttosto che alla Regione); la Corte non ha ritenuto determinante tale questione, anche per la revoca della costituzione della Regione rispetto a uno degli imputati.
Massime di principio
- Se in un fatto sono presenti artifici o raggiri che inducono la pubblica amministrazione in errore per ottenere erogazioni, prevale la qualificazione come truffa aggravata ex art. 640-bis; l'art. 316-ter resta una fattispecie residuale.
- In Cassazione non saranno ammesse censure che si limitano a riesporre fatti o a chiedere una diversa valutazione del merito già esaminata con motivazione logica dalla Corte di merito; è necessario indicare specifici errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti.
- La revoca della costituzione di parte civile rende ininfluenti le doglianze sulla legittimazione di quella parte nei confronti del ricorrente per cui si impugna la sentenza.
- Questioni riguardanti l'onere della prova (art. 2697 c.c.) e la motivazione (art. 125 c.p.p.) devono essere aggregate a censure giuridiche mirate: la generalità o la mera affermazione di mancanza di prova non supera il vaglio di ammissibilità se la motivazione di merito appare coerente.
- Nel contestare la qualificazione giuridica dei fatti è essenziale dimostrare che mancano del tutto gli elementi costitutivi della fattispecie più grave; la semplice prospettazione di una diversa figura residuale non è sufficiente se sussistono elementi probatori di artifici e induzione.
- Le impugnazioni sulla determinazione della pena richiedono la dimostrazione di violazione di legge o manifesta illogicità nella motivazione: riferimenti generici ai minimi edittali non bastano a rendere il ricorso ammissibile.
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