Cassazione Civile, Ordinanza n. 16398/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una precedente decisione che aveva riconosciuto al resistente il diritto ad ottenere il trasferimento di un immobile sito in Messina, Rione Camaro. Il resistente ha agito nuovamente lamentando l'inadempimento delle società originariamente obbligate al trasferimento, chiedendo la pronuncia costitutiva di trasferimento della proprietà e il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene. Nel corso del giudizio si è discusso anche dell'occupazione dell'immobile da parte di un conduttore, della presenza di opere edilizie e della rilevanza di una possibile sanatoria ex art. 40 l. n. 47/1985. Le società ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo: violazione degli artt. 1218, 1588 e 40 l. n. 47/1985 per asserita impossibilità di adempiere al trasferimento a causa dell'occupazione e delle modifiche del bene; violazione degli artt. 1477 e 1538 c.c. e del giudicato per sostenere che il bene oggetto del trasferimento fosse ormai diverso da quello già accertato; violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. in punto di quantificazione del danno; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché non si confrontavano in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre questioni di merito e deduzioni fattuali già esaminate nei precedenti gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano privi di specifica attinenza alla decisione impugnata, non indicavano in modo intelligibile quali affermazioni di diritto della Corte d'appello fossero contrarie alle norme invocate e, per il resto, contestavano valutazioni di merito o proponevano scenari ipotetici sulla regolazione delle spese. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione di impossibilità di adempiere all'obbligo di trasferimento non era correlata a una specifica violazione della norma; la Corte osserva che l'eventuale occupazione del bene potrebbe incidere sulla consegna materiale, non sul trasferimento della proprietà, e che il motivo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata.
La responsabilità del conduttore nel rapporto interno con il locatore non esclude, di per sé, la responsabilità del locatore verso il promissario acquirente per l'inadempimento dell'obbligo di trasferire il bene; il motivo era comunque privo di specificità.
art. 40, comma 2, L. n. 47/1985
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non si misurava con l'accertamento della Corte d'appello secondo cui le opere abusive erano già state accatastate e risultava presentata domanda di concessione in sanatoria con oblazione versata.
Le ricorrenti non hanno spiegato in che modo la sentenza d'appello avrebbe violato tali norme; la questione era presentata come mera contestazione fattuale sull'identità del bene e sul suo valore.
La doglianza sulla quantificazione del danno è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro la valutazione fattuale del giudice di merito e non contro una concreta violazione dei criteri legali di liquidazione, anche equitativa.
Il motivo sulle spese è stato reputato meramente ipotetico, poiché postulava un diverso esito del giudizio di merito e non censurava la regolazione delle spese per violazione autonoma della norma.
La Corte ribadisce che la deduzione di violazione di legge richiede una critica specifica alla decisione impugnata, con indicazione delle norme, del loro contenuto precettivo e del contrasto con le affermazioni in diritto della sentenza.
artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1 c.p.c.
Sono richiamati solo per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel meccanismo del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso per violazione di legge è ammissibile solo se individua puntualmente la norma violata, ne espone il contenuto precettivo e mostra, con argomentazioni specifiche, il contrasto tra tale precetto e la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente riproporre in cassazione una diversa lettura dei fatti o delle prove: le censure che si limitano a contestare valutazioni di merito, senza colpire la motivazione giuridica della decisione, sono inammissibili.
- L'eventuale occupazione del bene da parte di terzi non esonera automaticamente il venditore dall'obbligo di trasferire la proprietà; essa può al più incidere sugli aspetti della consegna materiale, restando fermo l'obbligo contrattuale di cooperare affinché l'acquirente ottenga anche il possesso del bene.
- La responsabilità del conduttore nel rapporto locatizio interno non elimina, di per sé, la responsabilità del venditore verso il terzo avente diritto al trasferimento del bene, salvo specifica dimostrazione del nesso tra il comportamento del conduttore e l'inadempimento imputato al venditore.
- La censura sulla quantificazione del danno è inammissibile se mira solo a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, senza individuare una concreta violazione dei criteri legali di liquidazione o un vizio logico-giuridico della decisione.
- Il motivo sulle spese di lite deve investire direttamente la statuizione sulla regolazione delle spese; non è ammissibile una doglianza meramente ipotetica, basata sull'auspicato diverso esito dell'appello o del merito.
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