Cassazione Civile, Ordinanza n. 30269/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione relativa al pagamento di Euro 516.459,90 richiesta dalla Pubblica Amministrazione in forza di una polizza prestata dalla compagnia assicuratrice a garanzia delle obbligazioni assunte da una società aggiudicataria di una concessione per una sala Bingo, poi risultata inadempiente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale della garante, ma aveva accolto la domanda subordinata di manleva verso la società concessionaria e alcuni soggetti. La Corte d'appello aveva qualificato la garanzia come contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, ritenendo legittimo l'incameramento della polizza da parte dell'Amministrazione. Con il ricorso per cassazione la compagnia deduceva: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e dell'art. 115 c.p.c., contestando la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., dei principi in tema di garanzie finanziarie, delle norme sull'interpretazione del contratto e degli artt. 1218 e segg. c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere legittimo trattenere l'intero importo garantito; 3) violazione degli artt. 2 e 3 del r.d. n. 639/1910, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1375 c.c., lamentando che non fosse stata chiesta alla P.A. la prova del danno subito. Le parti intimate concessionarie e garanti non hanno svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova interpretazione del contratto e una diversa ricostruzione del rapporto negoziale, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre affermato che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato la qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia di tipo cauzionale, con clausola "a prima richiesta" e conseguente inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto base. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: nel giudizio di opposizione a ingiunzione promosso contro un credito di diritto privato, la Pubblica Amministrazione conserva la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi della pretesa; tuttavia, nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente escluso che fosse necessaria la prova dell'ammontare del preteso danno, perché l'oggetto del giudizio era l'azionamento della polizza a prima richiesta e non l'accertamento diretto del credito risarcitorio sottostante. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge in cassazione; la Corte ha osservato che i motivi, pur formalmente qualificati così, miravano in realtà a una rivalutazione di merito
richiamati come norme sull'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che l'interpretazione del negozio è accertamento di fatto riservato al giudice di merito
invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a ottenere una diversa lettura degli atti e del contratto
la Corte richiama il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a ingiunzione su credito di diritto privato, la P.A. ha la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa
richiamati dalla ricorrente in tema di responsabilità per inadempimento, ma ritenuti non decisivi rispetto alla natura autonoma della garanzia prestata
art. 2 R.D. n. 639/1910
richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che il regime dell'ingiunzione non comporta una presunzione di verità nella fase contenziosa dell'opposizione
art. 3 R.D. n. 639/1910
la Corte afferma che, nel giudizio di opposizione a ingiunzione per credito di diritto privato, la P.A. non conserva alcun privilegio probatorio nella fase contenziosa
invocato con riferimento alla buona fede nell'esecuzione del contratto, ma le censure sono state respinte perché incompatibili con la natura della garanzia autonoma
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve nella richiesta di una diversa lettura del negozio, salvo errori di sussunzione o vizi motivazionali rilevanti.
- La clausola di pagamento "a prima richiesta" può integrare un contratto autonomo di garanzia di natura cauzionale, con funzione di immediata disponibilità della somma in favore del beneficiario e con inopponibilità, da parte del garante, delle eccezioni derivanti dal rapporto base.
- Nel contratto autonomo di garanzia il garante non può fondare l'exceptio doli su mere eccezioni di merito proprie del rapporto principale; occorre allegare e provare una condotta abusiva o fraudolenta del creditore, tale da integrare un esercizio scorretto del diritto.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione promosso dalla Pubblica Amministrazione per un credito di diritto privato, la P.A. assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- La natura di titolo esecutivo unilaterale dell'ingiunzione non attribuisce alla P.A. una presunzione di verità nella successiva fase contenziosa dell'opposizione, nella quale operano le ordinarie regole probatorie.
- Quando il giudizio ha ad oggetto l'escussione di una garanzia autonoma a prima richiesta, l'indagine non si estende necessariamente alla prova integrale del credito sottostante o del danno, se il rapporto dedotto in lite riguarda soltanto l'attivazione della garanzia.
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