Cassazione Penale, Sentenza n. 30366/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 28/08/2023. Il ricorrente deduceva plurime violazioni di legge e vizi di motivazione: violazione dell'art. 193 r.d. n. 1265/1934; violazione e errata applicazione degli artt. 8-bis e 8-ter d.lgs. n. 502/1992; violazione degli artt. 5, 6, 7 e 10 della legge regionale Emilia-Romagna n. 22/2019; violazione dei principi di legalità, riserva di legge, tassatività e divieto di analogia in relazione all'art. 193 r.d. n. 1265/1934 (art. 7 CEDU, art. 25 Cost., art. 2 cod. pen.); censura della motivazione in relazione agli artt. 42 e 47 cod. pen. e sul mancato riconoscimento dell'ignoranza scusabile. Successivamente il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rinunciato al ricorso per avvenuta restituzione delle cose sequestrate a seguito del passaggio in giudicato del decreto penale di condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la restituzione delle cose sequestrate ha reso inefficace l'oggetto dell'impugnazione (il dissequestro), sicché il risultato tipico dell'azione era già stato conseguito. Per tali ragioni la Corte non ha affrontato le censure di merito; inoltre ha escluso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o di una somma a favore della cassa delle ammende, in conformità al principio giurisprudenziale per cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta una situazione di soccombenza.
Norme richiamate
R.D. n. 1265 del 1934
La Corte non ha esaminato nel merito le censure di violazione dell'art. 193 perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse; dunque nessuna pronuncia interpretativa sul contenuto sostanziale della norma è stata resa
Le doglianze riferite a questi articoli non sono state valutate nel merito per sopravvenuta carenza di interesse
Legge regionale Emilia-Romagna n. 22 del 2019
Le questioni sollevate in relazione a queste disposizioni non sono state affrontate nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
La censura costituzionale e sovranazionale non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse
Costituzione della Repubblica Italiana
La presunta violazione del principio di legalità penale non è stata valutata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse
Le questioni relative alla riserva di legge, alla responsabilità penale e all'ignoranza scusabile non sono state decise, essendo il ricorso inammissibile
Richiamato per la requisitoria del Procuratore generale; la norma è stata invocata per la partecipazione del PM ma non è oggetto di statuizione interpretativa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017
Richiamati i precedenti secondo i quali la restituzione della cosa sequestrata determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione e che, in tali ipotesi, non consegue la condanna alle spese processuali né alla corresponsione di somme alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Se, nel corso del processo, la cosa sequestrata viene restituita e l'effetto concreto dell'impugnazione (il dissequestro) è già stato ottenuto, il ricorso per cassazione avverso il rigetto del riesame diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse non equivale a una soccombenza: non si applicano automaticamente le spese processuali né sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende
- Quando si impugna un sequestro, è importante valutare tempestivamente se concludere il processo (o ottenere la restituzione) possa rendere priva di oggetto l'impugnazione; in tali casi si può evitare l'ulteriore prosecuzione dell'impugnazione
- Le censure di merito (violazioni di norme materiali o costituzionali) restano possibili solo se il ricorrente mantiene un interesse giuridicamente rilevante alla decisione; in mancanza di interesse sopravvenuto, tali questioni non verranno esaminate dalla Corte
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