Cassazione Penale, Sentenza n. 28908/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della "Medipast s.r.l.". Il ricorrente contestava: 1) il riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto (sostenendo di essere detenuto dal 2014 e quindi impossibilitato a gestire la società); 2) la prova dell'occultamento o distruzione delle scritture contabili (affermazione che la documentazione sarebbe stata consegnata al curatore); 3) l'elemento soggettivo del reato, cioè il dolo specifico; 4) la mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale; 5) l'applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 6) la sproporzione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero generiche censure dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non ricomprese nel sindacato di legittimità, e prive della specificità richiesta. Ha giudicato adeguata la motivazione dei giudici di merito sul ruolo di amministratore di fatto, fondato sulle conversazioni intercettate (che dimostravano il potere decisionale e l'interesse per la contabilità), sul periodo antecedente al sequestro e sulle prove indiziarie dell'intento di frodare i creditori (ingente esposizione debitoria, uso di denaro societario per fini personali, mancata liquidazione, documentazione incompleta). Anche le doglianze su recidiva, pena e attenuanti sono state ritenute non ammissibili o manifestamente infondate in quanto rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione risultava congrua. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Riferita alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi della fattispecie in relazione alla sottrazione/occultamento delle scritture e al dolo di frode verso i creditori.
Richiamata nella discussione sulla riqualificazione del fatto; la Corte ha confermato la qualificazione in bancarotta fraudolenta documentale operata dai giudici di merito.
Citato nei motivi del ricorso (probabile riferimento a responsabilità per atti compiuti). Dalla sentenza emerge che non è stata ritenuta dirimente la deduzione richiamata dal ricorrente.
Richiamato in tema di concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che l'imputato avesse agito in concorso con l'amministratore di diritto.
artt. 40, 41, 42, 43 cod. pen.
Invocati nei motivi relativi a valutazione dell'elemento soggettivo e responsabilità: la Corte ha ritenuto che, alla luce delle prove, sussistesse il dolo specifico e la partecipazione concorsuale, e ha respinto censure generiche sulla imputabilità.
art. 62-bis, art. 132 e art. 133 cod. pen.
Citati in relazione alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche: la Corte ha confermato che la graduazione delle pene e il diniego delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito quando adeguatamente motivati.
art. 125, art. 192, art. 533, art. 546 cod. proc. pen.
Articoli richiamati nelle censure processuali e di motivazione: la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero prive di specificità estrinseca e non indicassero vizi di motivazione tali da giustificare il sindacato di legittimità.
Applicato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 27 Cost.
Richiamato nei motivi del ricorrente relativi alla proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto le questioni relative alla pena e alle attenuanti di competenza del giudice di merito se adeguatamente motivate.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi generici che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili se non indicano specifici errori di diritto o vizi di manifesta illogicità nella motivazione.
- Il ruolo di "amministratore di fatto" può essere riconosciuto anche se il soggetto, al momento del fallimento, non era formalmente in carica o era detenuto, quando emergono elementi che dimostrino l'esercizio effettivo dei poteri decisionali in un periodo anteriore al sequestro/fallimento.
- La responsabilità per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili permane per il periodo in cui si è esercitata la funzione direttiva: la sottrazione/occultamento compiuti in quel periodo possono integrare il reato di bancarotta documentale anche se la consegna parziale di documenti è avvenuta successivamente.
- Per reati fallimentari, il dolo specifico può essere desunto da un insieme di indizi (gravi esposizioni debitorie, uso di fondi societari per fini personali, mancata attivazione di procedure di liquidazione, documentazione incompleta), e non richiede sempre una confessione esplicita.
- Le censure relative a recidiva, quantificazione della pena e incapacità di riconoscere attenuanti incontrano un limite in Cassazione: sono esaminabili solo se si dimostra che il giudice di merito ha agito in modo arbitrario o illogico, non per semplice dissenso sulla valutazione discrezionale.
- Le deduzioni processuali devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione dei giudici di merito: affermazioni generiche o ripetute già in sede di merito sono, di norma, inammissibili in cassazione.
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