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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1760/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma del decreto di convalida del sequestro probatorio relativo a criptovalute (1,88805294 BTC) il cui controvalore in euro (120.638,20) era stato ritenuto corrispondente al profitto del reato tributario (imposta evasa) ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Lamenta: (i) la illegittima qualificazione delle valute virtuali come profitto del reato e l'inosservanza del principio secondo cui, se il profitto è l'ammontare dell'imposta evasa in euro, il sequestro probatorio dovrebbe riguardare esclusivamente tale somma in euro e non un asset digitale per equivalente; (ii) carenza e apparente insufficienza della motivazione del Tribunale del riesame, che avrebbe trattato solo il fumus e il periculum senza adeguatamente illustrare le ragioni di diritto per cui la criptovaluta possa essere considerata profitto del reato e senza confrontarsi con le censure difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi connessi e ha annullato l'ordinanza impugnata rimettendo la causa al Tribunale di Firenze per nuovo esame. Ha rilevato che l'ordinanza del riesame è carente sotto due profili principali: (1) mancata adeguata motivazione riguardo alla finalità probatoria perseguita e rinvio generico agli atti di P.G. senza illustrarne il contenuto; (2) insufficiente confronto con le censure difensive circa il nesso di derivazione tra l'oggetto del sequestro (bitcoin) e il reato, stante che il profitto contestato era quantificato in euro e il sequestro ha colpito un asset digitale soggetto a fluttuazioni, determinando di fatto un sequestro per equivalente non adeguatamente giustificato. Pertanto la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Disciplina l'impugnazione in Cassazione delle ordinanze in materia di sequestro; il ricorso è ammesso solo per violazione di legge o vizi della motivazione così gravi da rendere l'atto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 355 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione al decreto di convalida del sequestro (decreto di convalida ex art. 355 c.p.p.).

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    Prevede il reato tributario (in particolare la nozione di profitto del reato connesso all'imposta evasa); nel caso concreto la Procura aveva ritenuto l'ammontare dell'imposta evasa quale profitto da sottoporre a sequestro.

  • Direttiva 2018/843/UE (direttiva antiriciclaggio)

    "una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente"

    Fornisce una definizione normativa della moneta virtuale/criptovaluta utile a qualificare la natura dell'asset oggetto del sequestro e a distinguere il suo status rispetto alla valuta avente corso legale.

  • d.lgs. 231/2007 art. 1, lett. qq (come modificato)

    "la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente"

    Definizione legislativa italiana della moneta virtuale che include espressamente la finalità di investimento, sottolineando la natura dell'asset come non equivalente alla valuta legale.

  • D.Lgs. n. 125/2019 e richiamo alla disciplina degli exchanger e wallet provider

    Richiama la regolazione nazionale dell'attività degli operatori che gestiscono scambi, custodia e conversione di valute virtuali e gli obblighi antiriciclaggio connessi; utile per inquadrare i soggetti e gli strumenti coinvolti nelle operazioni in criptovalute.

  • D.Lgs. n. 141/2010 (art.17-bis richiamato)

    Citato rispetto agli obblighi di comunicazione e registrazione degli operatori di servizi relativi alla valuta virtuale; contribuisce al quadro normativo che regolamenta gli exchanger.

Massime di principio

  • Il sequestro di criptovalute è possibile, ma il giudice deve motivare adeguatamente il nesso di derivazione tra l'asset digitale e il reato contestato; non è sufficiente un richiamo formale agli atti di P.G.
  • Se il profitto del reato è quantificato in valuta avente corso legale (es. euro), il sequestro di un asset digitale per equivalente richiede una esplicita e convincente giustificazione, considerando la natura non nominalistica e l'alta volatilità delle criptovalute.
  • La qualificazione delle criptovalute come "profitto del reato" non è automatica: occorre valutare la funzione economica dell'asset nel singolo caso e dimostrare il collegamento con il provento illecito.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è limitato ai vizi di legge e ai vizi gravi della motivazione; quindi le doglianze processuali sulla carenza motivazionale sono ammissibili in sede di legittimità se raggiungono il livello di radicalità richiesto.
  • Nel sequestro probatorio il giudice deve spiegare la finalità investigativa e probatoria dell'azione e come l'oggetto sequestrato sia idoneo a perseguirla, evitando semplici rinvii agli atti di ufficio senza illustrare il contenuto.
  • La normativa antiriciclaggio e le definizioni legislative/ comunitarie sulle valute virtuali (exchanger, wallet provider, ecc.) costituiscono un utile parametro interpretativo per inquadrare gli strumenti e i soggetti coinvolti, ma non sopperiscono alla necessità di una motivazione caso-per-caso sulla riconducibilità dell'asset al profitto del reato.
  • In simili vicende difensive conviene contestare sia il profilo sostanziale (natura del profitto e nesso di derivazione) sia il profilo motivazionale/formale (insufficienza della motivazione, mancato esame delle censure) per ottenere un controllo più efficace in sede di legittimità.

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