Cassazione Penale, Sentenza n. 1760/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma del decreto di convalida del sequestro probatorio relativo a criptovalute (1,88805294 BTC) il cui controvalore in euro (120.638,20) era stato ritenuto corrispondente al profitto del reato tributario (imposta evasa) ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Lamenta: (i) la illegittima qualificazione delle valute virtuali come profitto del reato e l'inosservanza del principio secondo cui, se il profitto è l'ammontare dell'imposta evasa in euro, il sequestro probatorio dovrebbe riguardare esclusivamente tale somma in euro e non un asset digitale per equivalente; (ii) carenza e apparente insufficienza della motivazione del Tribunale del riesame, che avrebbe trattato solo il fumus e il periculum senza adeguatamente illustrare le ragioni di diritto per cui la criptovaluta possa essere considerata profitto del reato e senza confrontarsi con le censure difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi connessi e ha annullato l'ordinanza impugnata rimettendo la causa al Tribunale di Firenze per nuovo esame. Ha rilevato che l'ordinanza del riesame è carente sotto due profili principali: (1) mancata adeguata motivazione riguardo alla finalità probatoria perseguita e rinvio generico agli atti di P.G. senza illustrarne il contenuto; (2) insufficiente confronto con le censure difensive circa il nesso di derivazione tra l'oggetto del sequestro (bitcoin) e il reato, stante che il profitto contestato era quantificato in euro e il sequestro ha colpito un asset digitale soggetto a fluttuazioni, determinando di fatto un sequestro per equivalente non adeguatamente giustificato. Pertanto la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Disciplina l'impugnazione in Cassazione delle ordinanze in materia di sequestro; il ricorso è ammesso solo per violazione di legge o vizi della motivazione così gravi da rendere l'atto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Norma richiamata in relazione al decreto di convalida del sequestro (decreto di convalida ex art. 355 c.p.p.).
Prevede il reato tributario (in particolare la nozione di profitto del reato connesso all'imposta evasa); nel caso concreto la Procura aveva ritenuto l'ammontare dell'imposta evasa quale profitto da sottoporre a sequestro.
Direttiva 2018/843/UE (direttiva antiriciclaggio)
"una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente"
Fornisce una definizione normativa della moneta virtuale/criptovaluta utile a qualificare la natura dell'asset oggetto del sequestro e a distinguere il suo status rispetto alla valuta avente corso legale.
d.lgs. 231/2007 art. 1, lett. qq (come modificato)
"la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente"
Definizione legislativa italiana della moneta virtuale che include espressamente la finalità di investimento, sottolineando la natura dell'asset come non equivalente alla valuta legale.
D.Lgs. n. 125/2019 e richiamo alla disciplina degli exchanger e wallet provider
Richiama la regolazione nazionale dell'attività degli operatori che gestiscono scambi, custodia e conversione di valute virtuali e gli obblighi antiriciclaggio connessi; utile per inquadrare i soggetti e gli strumenti coinvolti nelle operazioni in criptovalute.
D.Lgs. n. 141/2010 (art.17-bis richiamato)
Citato rispetto agli obblighi di comunicazione e registrazione degli operatori di servizi relativi alla valuta virtuale; contribuisce al quadro normativo che regolamenta gli exchanger.
Massime di principio
- Il sequestro di criptovalute è possibile, ma il giudice deve motivare adeguatamente il nesso di derivazione tra l'asset digitale e il reato contestato; non è sufficiente un richiamo formale agli atti di P.G.
- Se il profitto del reato è quantificato in valuta avente corso legale (es. euro), il sequestro di un asset digitale per equivalente richiede una esplicita e convincente giustificazione, considerando la natura non nominalistica e l'alta volatilità delle criptovalute.
- La qualificazione delle criptovalute come "profitto del reato" non è automatica: occorre valutare la funzione economica dell'asset nel singolo caso e dimostrare il collegamento con il provento illecito.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è limitato ai vizi di legge e ai vizi gravi della motivazione; quindi le doglianze processuali sulla carenza motivazionale sono ammissibili in sede di legittimità se raggiungono il livello di radicalità richiesto.
- Nel sequestro probatorio il giudice deve spiegare la finalità investigativa e probatoria dell'azione e come l'oggetto sequestrato sia idoneo a perseguirla, evitando semplici rinvii agli atti di ufficio senza illustrare il contenuto.
- La normativa antiriciclaggio e le definizioni legislative/ comunitarie sulle valute virtuali (exchanger, wallet provider, ecc.) costituiscono un utile parametro interpretativo per inquadrare gli strumenti e i soggetti coinvolti, ma non sopperiscono alla necessità di una motivazione caso-per-caso sulla riconducibilità dell'asset al profitto del reato.
- In simili vicende difensive conviene contestare sia il profilo sostanziale (natura del profitto e nesso di derivazione) sia il profilo motivazionale/formale (insufficienza della motivazione, mancato esame delle censure) per ottenere un controllo più efficace in sede di legittimità.
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