Cassazione Civile, Ordinanza n. 25079/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
Un automobilista agiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, assumendo la responsabilità del custode della strada ex art. 2051 c.c. e, in subordine, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Il danno sarebbe derivato dall’impatto con una sbarra metallica di circa tre metri presente sulla carreggiata di un tratto autostradale. In primo grado la domanda veniva rigettata sulla base degli esiti della consulenza tecnica e delle prove testimoniali. L’attore proponeva appello, dichiarato inammissibile dal Tribunale per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., valorizzando la ricostruzione del sinistro come dovuto alla condotta del terzo che aveva perso la spondina metallica, qualificata come caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale. In Cassazione il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c., 2697 c.c. e 1218 c.c., sostenendo che l’ente convenuto non avesse dimostrato l’interruzione del nesso causale per caso fortuito. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, poiché non erano stati riprodotti puntualmente gli atti e la consulenza tecnica su cui la censura si fondava; ha inoltre ribadito che, in tema di responsabilità da cosa in custodia su strada aperta al pubblico transito, il custode può andare esente da responsabilità se prova l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’alterazione repentina dello stato dei luoghi, che integra caso fortuito e spezza il nesso causale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., perché contestava la valutazione delle risultanze probatorie senza riportare compiutamente il contenuto della consulenza tecnica decisiva. Nel merito, la Corte ha comunque osservato che il giudice di merito aveva accertato una dinamica del sinistro compatibile con un’alterazione improvvisa della carreggiata causata da un terzo, tale da integrare caso fortuito e da escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Nessuna condanna alle spese è stata disposta per la mancata difesa dell’intimato; è stato invece dato atto del presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il custode della cosa risponde dei danni causati dalla cosa in custodia, salvo prova del caso fortuito; nel caso di strada aperta al pubblico transito, la responsabilità è esclusa se l’alterazione improvvisa dello stato dei luoghi rende inesigibile un intervento preventivo.
Invocato in via subordinata come titolo generale di responsabilità aquiliana, ma non decisivo ai fini dell’esito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di prova del caso fortuito in capo al custode; la Corte ribadisce in generale l’onere di allegazione e prova puntuale degli elementi posti a fondamento del ricorso.
Richiamato dal ricorrente, ma non oggetto di autonoma applicazione decisiva nella motivazione, centrata invece sulla responsabilità da custodia e sull’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: deve contenere, con puntuale indicazione, gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto, in modo da consentire il controllo di legittimità.
L’adempimento dell’onere di autosufficienza può essere soddisfatto anche indicando la fase del giudizio di merito in cui gli atti e documenti sono stati prodotti o formati.
Richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la ricostruzione di fatto e la valutazione probatoria senza riprodurre in modo puntuale il contenuto degli atti e dei documenti decisivi su cui si fonda, impedendo al giudice di legittimità il controllo diretto della decisività delle censure.
- Il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare con precisione il contenuto degli atti processuali e la loro localizzazione nel fascicolo di merito; non è sufficiente un richiamo generico o parziale a stralci documentali.
- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni derivanti da strada aperta al pubblico transito, il custode può andare esente da responsabilità se prova che l’alterazione della sede stradale è stata improvvisa e tale da rendere non esigibile un intervento idoneo a prevenire il danno.
- Il caso fortuito, quando consiste nella condotta repentina di un terzo che altera lo stato dei luoghi, può interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, escludendo la responsabilità oggettiva del custode.
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