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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20682/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 391-bis c.p., contestando: 1) la carenza di gravità indiziaria rispetto al ruolo di concorrente/istigatore, poiché all'epoca la norma non sanzionava autonomamente la condotta del detenuto e la responsabilità sarebbe dovuta emergere solo in presenza di coscienza e volontà di concorrere, non dal mero beneficio; 2) la mancanza del concreto pericolo di reiterazione del reato ai sensi dell'art. 274 c.p.p., atteso che l'imputato è già sottoposto al regime detentivo rafforzato previsto dall'art. 41-bis, per cui non sussisterebbero esigenze cautelari ulteriori rispetto alla posizione detentiva già esistente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Sul primo motivo ha confermato la correttezza del Tribunale nel ritenere l'esistenza di indizi circa il concorso/istigazione del detenuto nella condotta della Iovine (che materialmente introdusse e consegnò i cellulari), affermando che, anche prima della novella del 2020, il detenuto poteva concorrere nel reato commesso dall'estraneo mediante istigazione o agevolazione. Sul secondo motivo, invece, ha accolto il ricorso: è mancato il requisito della concreta esigenza cautelare e del pericolo di reiterazione perché lo stato detentivo e la sottoposizione al regime dell'art. 41-bis già assicurano un grado di limitazione della libertà non ulteriormente comprimibile; perciò l'ordinanza impugnata è annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. pen.

    "chiunque consenta a un detenuto, sottoposto al regime speciale, di comunicare con altri"

    La Corte distingue tra la punibilità dell'estraneo che consente la comunicazione (compresa prima della novella 2020) e la punibilità autonoma del detenuto introdotta dal comma terzo con la novella del 2020; però afferma che anche prima il detenuto poteva rispondere come concorrente/istigatore qualora avesse avuto un apporto causalmente rilevante.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il regime detentivo rafforzato rappresenta un presidio idoneo a limitare il pericolo di reiterazione; la sottoposizione al 41-bis può rendere superflua l'applicazione di misure cautelari ulteriori che non aumentano concretamente la compressione della libertà.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La valutazione del pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p. deve considerare le misure già in atto; se lo stato detentivo e il 41-bis escludono un rischio apprezzabile, non sussistono esigenze cautelari idonee a giustificare la custodia.

  • d.l. n. 130 del 2020, art. 8, comma 1, lett. a)

    La novella ha introdotto un'autonoma figura di reato per la comunicazione del detenuto; la Corte chiarisce però che la modifica non rendeva penalmente irrilevanti, a contrario, le condotte concorrenti precedenti: la novella sanziona inoltre la comunicazione eseguita dal detenuto anche senza ausilio di terzi.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.2, n.51174/2019; Sez.5, n.40449/2009; Sez.6, n.34098/2023)

    Principi consolidati secondo cui il reato concorsuale è unitario e ciascun concorrente risponde dell'evento quando la sua condotta si sia inserita causalmente e con efficienza nel determinismo produttivo del fatto; applicati al caso per ritenere possibile la responsabilità del detenuto per concorso/istigazione.

Massime di principio

  • Prima della novella del 2020 il detenuto, pur non essendo punito per la mera comunicazione, poteva essere ritenuto responsabile come concorrente o istigatore se la sua condotta aveva apporto causalmente rilevante nella realizzazione della comunicazione agevolata da terzi.
  • L'introduzione di una fattispecie autonoma (comma terzo art. 391-bis) non implica che le condotte concorrenti precedenti fossero prive di rilevanza penale; la novella ha aggiunto la punibilità diretta del detenuto ma non ha escluso il precedente regime di concorso.
  • Per sostenere la gravità indiziaria rispetto al concorso è necessario dimostrare elementi che evidenzino un rapporto confidenziale e un apporto attivo (istruzioni, indicazioni, organizzazione) del detenuto nella predisposizione dei mezzi/condizioni della comunicazione.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. va considerato l'effettivo grado di compressione della libertà già esercitato: la misura cautelare non è giustificata se non aggiunge alcuna ulteriore limitazione concreta (es. quando il soggetto è già sottoposto a 41-bis).
  • La sussistenza del pericolo di reiterazione richiede prove concrete, non meri sospetti o interessi generici; lo stato detentivo rafforzato può spesso neutralizzare tale pericolo rendendo innecessaria la custodia cautelare.

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