Cassazione Civile, Ordinanza n. 22572/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva proposto opposizione avverso un verbale per violazione del codice della strada, contestato perché un mezzo di sua proprietà circolava con lunghezza superiore a quella massima consentita. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale, in appello, aveva riformato la decisione rigettando l'opposizione. Con il ricorso per cassazione la società denunciava, con un unico motivo, la violazione degli artt. 10, commi 3 e 18, e 164 del codice della strada, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato l'art. 10 invece dell'art. 164: a suo dire, l'art. 10 riguarderebbe il caso di carico indivisibile, mentre nella specie si trattava di autovetture trasportate e quindi di corretto posizionamento del carico.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che la norma concretamente contestata, ossia l'art. 10, comma 3, lett. d), si riferisce proprio al superamento dei limiti di sagoma/lunghezza del veicolo, anche nel caso di trasporto di veicoli su bisarca, e non al posizionamento del carico. Ha quindi condiviso la lettura del Tribunale secondo cui la fattispecie non era riconducibile all'art. 164 c.d.s., che disciplina invece il non corretto posizionamento delle cose trasportate. Il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, commi 3 e 18, codice della strada
La disposizione è stata interpretata come riferita, nella fattispecie concreta, al superamento della lunghezza massima consentita del veicolo adibito al trasporto di veicoli, e non al mero posizionamento del carico.
La norma riguarda il corretto posizionamento delle cose trasportate; non si applica quando la contestazione concerne il superamento dei limiti dimensionali del veicolo.
È richiamato come parametro della lunghezza massima consentita del veicolo.
È richiamato insieme all'art. 32 c.d.s. come base del limite di lunghezza massima per gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli.
È richiamato insieme all'art. 58 c.d.s. come base del limite di lunghezza massima per gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli.
È richiamato come norma modificativa dei limiti dimensionali previsti dal codice della strada.
L. n. 132 del 1987
È richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 16 del 1987.
L. n. 229 del 1990
È richiamata come fonte delle modifiche al codice della strada che consentono il superamento, entro certi limiti, della lunghezza massima per le bisarche sulle strade indicate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La contestazione per violazione delle norme sulla sagoma o lunghezza del veicolo non può essere confusa con la disciplina del corretto posizionamento del carico: si tratta di fattispecie autonome, con presupposti e oggetti diversi.
- Quando la violazione riguarda il superamento dei limiti dimensionali di una bisarca o di un veicolo adibito al trasporto di veicoli, la norma applicabile è quella che presidia i limiti di lunghezza del mezzo, non quella sul carico trasportato.
- Ai fini della qualificazione giuridica dell'infrazione stradale, è decisivo l'oggetto della contestazione effettivamente formulata nel verbale, non la sola circostanza che il veicolo trasporti cose o beni plurimi.
- Il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una violazione di legge è infondato quando mira a sovrapporre a una fattispecie normativa un'altra diversa e incompatibile con il fatto contestato.
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