Cassazione Civile, Ordinanza n. 22681/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un ricorso tributario. La commissione competente aveva negato il beneficio; l'interessato aveva proposto opposizione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che però aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che nell'istanza il richiedente non avesse effettuato la specifica determinazione del reddito complessivo prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002, pur avendo indicato un reddito non superiore al limite di legge per l'anno 2018. Contro tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 76-79 d.P.R. n. 115/2002 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il rilievo, già emerso in precedenti conformi, secondo cui il giudice tributario difettava di giurisdizione sull'opposizione al decreto di diniego del patrocinio a spese dello Stato emesso dalla commissione prevista dall'art. 138 d.P.R. n. 115/2002. Ha ritenuto che il rimedio corretto fosse l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 da proporre al giudice ordinario, ossia al Tribunale di Roma, e non il ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, ritenuto non estensibile al processo tributario. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002
specifica determinazione del reddito complessivo
Il giudice tributario di merito aveva ritenuto necessaria una specifica determinazione del reddito complessivo nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte di cassazione, tuttavia, non ha deciso sul punto nel merito perché ha risolto la controversia in termini di difetto di giurisdizione.
artt. 76-79 d.P.R. n. 115/2002
Sono richiamati dal ricorrente a fondamento del motivo di ricorso per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Individua la commissione che emette il decreto di ammissione o diniego al patrocinio a spese dello Stato nel contesto considerato.
È ritenuto il rimedio corretto per impugnare il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio tributario, da proporre al giudice ordinario.
La Corte esclude che questo rimedio, per il suo stretto nesso con il processo penale e in mancanza di richiamo nelle disposizioni sul processo tributario, sia estensibile al processo tributario.
La Corte esclude la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione, in ragione del regime applicabile ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma disposta dal d.lgs. n. 149/2022.
La riforma dell'art. 37 c.p.c. introdotta da questo decreto viene richiamata per escludere il giudicato interno sulla giurisdizione nel caso di specie.
art. 374, comma 1, cod. proc. civ.
Poiché le Sezioni Unite si erano già pronunciate sulla questione, la sezione semplice può decidere sulla giurisdizione.
È la norma invocata nel motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario competente, non con il ricorso di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002.
- Il rimedio di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, essendo costruito in relazione al processo penale, non è estensibile al processo tributario in assenza di un espresso richiamo normativo.
- Quando la questione di giurisdizione è stata risolta dopo la proposizione del ricorso e in presenza di precedenti delle Sezioni Unite sul punto, la sezione semplice può decidere sulla giurisdizione ai sensi dell'art. 374, comma 1, c.p.c.
- Nei giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma dell'art. 37 c.p.c. non si forma giudicato interno sulla questione di giurisdizione secondo il regime richiamato dalla Corte.
- In caso di accertato difetto di giurisdizione del giudice adito, la Cassazione cassa la sentenza senza rinvio e individua il giudice munito di giurisdizione.
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