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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28545/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/11/2023 che aveva respinto la richiesta di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire relativa a un immobile ritenuto abusivo. Il ricorrente sosteneva che l'ingiunzione a demolire, emessa oltre vent'anni dopo la irrevocabilità della sentenza di condanna, costituisse una "sanzione penale" soggetta alla prescrizione ex artt. 172 e 173 c.p.; invocava inoltre violazioni di garanzie costituzionali (artt. 2, 3, 47 Cost.), norme internazionali e CEDU (artt. 6 e 8), il principio di proporzionalità e il lungo lasso temporale intercorso tra sentenza irrevocabile e notifica dell'ingiunzione. Ha altresì dedotto la sua situazione personale (residenza dall'1997 e condizioni economiche precarie) come elemento rilevante ai fini della proporzionalità.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordine di demolizione abbia natura di sanzione amministrativa e non costituisca sanzione penale soggetta alla estinzione per prescrizione prevista dall'art. 173 cod. pen. Ha escluso la rilevanza estensiva della sentenza CEDU Hamer c. Belgio rispetto al caso di specie alla luce della consolidata giurisprudenza nazionale (tra le altre: Santoro, Ciucci, Monti, Baiocco, Esposito) che considera l'ingiunzione demolitoria strumentale all'esecuzione conseguente all'inerzia del destinatario. Ha inoltre ritenuto non decisivi i profili attinenti alla condizione personale dell'interessato e al principio di proporzionalità, dovendosi valutare la consapevolezza dell'illiceità, i vincoli paesaggistici violati, la reiterazione dei sigilli e la possibilità, prima, di adempiere o legalizzare la situazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina sulla estinzione per prescrizione: la Corte ha ritenuto inapplicabile la prescrizione prevista per le sanzioni penali, poiché l'ordine di demolizione ha natura amministrativa.

  • art. 173 cod. pen.

    Norma sulla estinzione della pena per decorso del tempo: la Corte ha stabilito che non opera per l'ordine di demolizione in quanto quest'ultimo ha natura amministrativa e non rientra nelle sanzioni penali soggette a tale prescrizione.

  • art. 2, 3, 47 Cost.

    Richiamati dal ricorrente come profili costituzionali (diritti fondamentali, uguaglianza, tutela della proprietà/diritti economici); la Corte non ha ritenuto che i richiamati principi impongano, nel caso concreto, l'annullamento dell'ingiunzione demolitoria.

  • art. 6 CEDU

    Il ricorrente invocava il diritto alla ragionevole durata del processo: la Corte ha precisato che le pronunce CEDU citate si riferiscono soprattutto a ritardi nell'esecuzione di provvedimenti favorevoli al privato e che, nel caso di demolizione derivante da sentenza di condanna, il riferimento temporale rilevante è il periodo di durata del procedimento di cognizione e non il periodo successivo determinato dall'inerzia del condannato.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della vita privata e familiare e dell'abitazione: la Corte ha ritenuto che la situazione personale non sia determinante di per sé e debba essere bilanciata con la tutela dell'ambiente e l'illiceità della costruzione; la giurisprudenza CEDU (es. Kaminskas) non attribuisce valore automatico alle condizioni personali per bloccare demolizioni in aree vincolate.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Norma che disciplina l'ordine di demolizione in materia edilizia: la Corte ne ha richiamato il contenuto ritenendo che l'ordine di demolizione sia misura amministrativa collegata alla tutela urbanistica e paesaggistica, e che il destinatario, al momento della definitività della sentenza, era obbligato ad adempiere.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che prevede la sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili: applicata dalla Corte per irrogare una ammenda di euro 3.000 al ricorrente.

  • Sentenza CEDU, Hamer c. Belgio (27/02/2008)

    "l'ordine di demolizione per un abuso edilizio costituisce, con certezza, sanzione penale allorquando la sua esecuzione intervenga a distanza di numerosi anni a far data dall'accertamento del fatto"

    La Corte ha osservato che la pronuncia CEDU è circoscritta ai fatti di quella causa e non travolge la consolidata interpretazione interna secondo cui l'ordine di demolizione ha natura amministrativa; la giurisprudenza di legittimità nazionale ha escluso la sua incidenza generale sul regime di prescrizione e sull'esecuzione quando il ritardo dipende dall'inerzia del destinatario.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione per violazioni edilizie, anche se disposto in una sentenza penale, è generalmente considerato una sanzione amministrativa e non una pena soggetta alle norme di prescrizione penale (art. 173 c.p.).
  • Il ritardo fra la sentenza di condanna irrevocabile e l'effettiva esecuzione dell'ordine di demolizione non costituisce automaticamente violazione del diritto alla ragionevole durata del processo; va valutato se il ritardo sia conseguenza di inerzia del destinatario o di responsabilità dell'autorità.
  • La sentenza CEDU Hamer non è automaticamente applicabile in via estensiva: la sua portata è limitata ai fatti specifici valutati dai giudici europei e non altera la giurisprudenza nazionale consolidata che qualifica l'ingiunzione demolitoria come misura amministrativa.
  • Il principio di proporzionalità richiede una valutazione motivata che bilanci la situazione personale del destinatario (età, povertà, residenza) con la consapevolezza dell'illiceità, la tutela dell'ambiente/ vincoli paesaggistici e la possibilità di regolarizzazione: le condizioni personali, pur rilevanti, non sono di per sé decisive.
  • Il destinatario non può "lucrare" sul tempo trascorso risultante dalla sua inerzia: se il procedimento esecutivo è stato avviato tardivamente a causa dell'inerzia del condannato, questo elemento pesa contro la sua eccezione di illegittimità per eccessiva durata.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare tempestivamente tentativi di regolarizzazione, condizioni di particolare vulnerabilità non dipendenti dalla consapevolezza dell'abuso, o responsabilità amministrative per il ritardo nell'esecuzione per avere chance favorevoli in sede giurisdizionale.

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