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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07961/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente e apertura di credito bancario nel quale i correntisti avevano contestato l'applicazione di condizioni ritenute illegittime: interessi debitori determinati in base agli "usi piazza", capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto, interessi ultralegali e variazioni peggiorative non comunicate. In primo e secondo grado era stata accolta la domanda di ripetizione delle somme addebitate. In appello la Corte territoriale, dopo integrazione della consulenza tecnica, aveva confermato in larga parte la decisione, ritenendo che un secondo conto corrente fosse la prosecuzione del primo, poiché il saldo del primo era confluito nel secondo tramite tre giroconti ravvicinati, con conseguente necessità di tener conto delle illegittimità maturate sul primo rapporto anche nel ricalcolo del secondo. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 120 T.U.B. e degli artt. 1243 e 1832 c.c., sostenendo che i due conti fossero distinti e autonomi e che la Corte avrebbe dovuto applicare la compensazione tra saldi, o comunque considerare tardiva la contestazione sull'unitarietà dei rapporti; 2) nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere ritenuto confluito il primo conto nel secondo pur in presenza di diverse date di apertura/chiusura e di giroconti non contestuali all'apertura del nuovo rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che la Corte d'appello non aveva qualificato i due conti come un unico rapporto in senso tecnico, ma aveva correttamente valorizzato la connessione sostanziale tra i rapporti e il fatto che il saldo del primo era stato trasferito, in tre riprese, nel secondo conto. Ne consegue che, nel ricalcolo del conto successivo, occorreva tener conto del saldo del conto precedente depurato dagli addebiti illegittimi, altrimenti si sarebbe trasfuso nel nuovo conto un debito inesistente almeno in parte. La motivazione è stata ritenuta sufficiente e immune da vizi logici secondo il minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi respinto e la banca è stata condannata alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di violazione di legge relativo alla qualificazione dei rapporti di conto corrente e alla compensazione dei saldi

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza per asserita contraddittorietà e illogicità della motivazione

  • art. 120 T.U.B.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli interessi e alla ricostruzione dei rapporti bancari

  • art. 1243 c.c.

    richiamato dalla banca per sostenere la compensazione tra saldi creditori e debitori dei due conti

  • art. 1832 c.c.

    richiamato dalla banca nel contestare la ricostruzione del rapporto di conto corrente e la definitività degli estratti conto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. n. 7090 del 03/03/2022

    citata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione

  • Cass. n. 23940 del 12/10/2017

    citata in tema di sufficienza della motivazione secondo il minimo costituzionale

Massime di principio

  • Nel ricalcolo di rapporti bancari successivi, se il saldo di un primo conto confluisce in un secondo tramite giroconti, il giudice deve verificare la sostanza economico-contabile dell'operazione e può tener conto della connessione tra i rapporti anche se permane una formale distinzione dei conti.
  • Quando il saldo trasferito nel nuovo conto incorpora addebiti illegittimi, tali importi non possono essere mantenuti nel ricalcolo del rapporto successivo, perché ciò determinerebbe l'imputazione al cliente di un debito inesistente in tutto o in parte.
  • La compensazione tra saldi di conti distinti non può essere invocata in modo meramente formale per neutralizzare l'effetto di addebiti illegittimi quando il saldo del conto precedente è stato trasfuso nel nuovo rapporto.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto storico e della ricostruzione contabile compiuta dal giudice di merito, se la motivazione supera il livello del minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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