Cassazione Penale, Ordinanza n. 11869/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 76, comma 4, del d.lgs. 159/2011. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. La doglianza mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, contestando il diniego delle attenuanti e la misura della pena irrogata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il giudice di appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena facendo riferimento ai plurimi e gravi precedenti penali e all'allarmante personalità dell'imputato. Tale valutazione è stata giudicata espressione di un potere discrezionale adeguatamente esercitato, logico e coerente, non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non chiarisce oltre la specifica condotta contestata.
richiamata implicitamente dal tema del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quale oggetto della censura difensiva sul trattamento sanzionatorio.
la censura è stata qualificata come violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha osservato che in cassazione non è consentita una diversa lettura del merito quando la motivazione del giudice di appello è logica e coerente.
in caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna alle spese processuali e, in assenza di causa non imputabile al ricorrente, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, apparente, manifestamente illogica o contraddittoria.
- La motivazione che valorizza precedenti penali plurimi e gravità della personalità dell'imputato può sorreggere in modo sufficiente sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sia la determinazione della pena.
- Le doglianze che sollecitano una mera rivalutazione del merito o una lettura alternativa degli elementi considerati dal giudice di appello sono inammissibili in sede di legittimità se la decisione impugnata è coerente e logicamente giustificata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti una causa non imputabile della causa di inammissibilità.
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