Cassazione Penale, Sentenza n. 2863/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per estinzione del reato a seguito di remissione della querela. Il ricorrente censurava la sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che il fatto fosse configurato ai sensi dell'art. 648 c.p. (reato procedibile d'ufficio) e quindi la remissione della querela non poteva estinguere l'azione; richiamava altresì l'art. 50 c.p.p. e chiese l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Dal verbale di udienza e dalla trascrizione è emerso che, nel corso del procedimento, il Pubblico Ministero aveva modificato la contestazione, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 646 c.p. (anziché 648 c.p.). Poiché la modifica risultava dal verbale di udienza — atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso — era stata prodotta la remissione della querela e l'imputato l'aveva accettata; di conseguenza il Tribunale aveva correttamente disposto il non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha altresì disposto la correzione dell'errore materiale nell'intestazione della sentenza: dove è scritto "648 cod. pen." deve leggersi "art. 646 cod. pen.".
Norme richiamate
Articolo richiamato come base per la declaratoria di "non doversi procedere" per estinzione del reato conseguente a remissione della querela; utilizzato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Norma che il Procuratore Generale aveva indicato come versione originaria del reato; il ricorrente sosteneva che, essendo reato procedibile d'ufficio, la remissione della querela non avrebbe potuto estinguere l'azione penale.
Norma effettivamente risultante dalla modifica della contestazione in udienza; la Corte ha ritenuto che il fatto era stato contestato ex art. 646 c.p. (reato procedibile a querela), sicché la remissione della querela estingue l'azione e legittima il provvedimento del Tribunale.
Riferito per affermare che il verbale di udienza è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso di quanto vi attestato; da ciò deriva la presunzione di veridicità della modifica della contestazione risultante dal verbale.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come motivo di cassazione (violazione o erronea applicazione della legge penale). La Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce della prova resa dal verbale di udienza.
Citato dal ricorrente nella doglianza; dal testo della sentenza non emerge una interpretazione esplicita e diretta di tale norma.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato come base procedurale per l'utilizzo di memoria e requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale; ha rilievo formale nella vicenda processuale.
Massime di principio
- Il verbale di udienza redatto da un pubblico ufficiale è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso: modifiche della contestazione rese in udienza risultano vincolanti se non contestate con querela di falso.
- Se durante il processo la pubblica accusa riqualifica il fatto in reato procedibile a querela e la querela viene rimessa dall'offeso, l'azione penale si estingue e il giudice può dichiarare il non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Un errore materiale nell'intestazione della sentenza (es. indicazione formula dell'articolo) può essere corretto dalla Corte di Cassazione quando sia evidente e non alteri il giudizio di merito.
- Nel proporre un ricorso per cassazione fondato su errata qualificazione giuridica occorre verificare attentamente gli atti di udienza e la trascrizione: se gli atti mostrano una diversa qualificazione o condotta processuale, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Chi contesta quanto riportato nel verbale di udienza deve proporre la querela di falso per scalfire la presunzione di veridicità dell'atto pubblico; senza ciò il verbale prevale sulle allegazioni contrarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2782/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2783/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2784/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2840/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2841/2022 del 25/01/2022
- Sentenza penale · 25 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2842/2022 del 25/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →