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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20256/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il ricorrente aveva acquistato un immobile e, contestualmente, aveva stipulato con una banca un mutuo fondiario garantito da ipoteca sul bene. Dopo che erano emerse difformità edilizie e urbanistiche, con successiva risoluzione della compravendita per grave inadempimento della venditrice, il mutuatario aveva agito contro la banca e contro il notaio chiedendo, in sintesi, la nullità del mutuo per collegamento negoziale con la compravendita risolta, la restituzione delle rate già pagate e delle somme connesse all’operazione, nonché il risarcimento dei danni per la mancata rilevazione delle difformità urbanistiche. La banca aveva chiamato in causa il perito estimatore, il quale aveva a sua volta chiamato la propria assicurazione. Con il ricorso per cassazione il mutuatario deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 2697 c.c., omesso esame di documenti e violazione delle norme sull’interpretazione ed esecuzione dei contratti, sostenendo che la Corte d’appello avesse ignorato plurimi indici del collegamento negoziale tra compravendita e mutuo; con il secondo motivo contestava la declaratoria di genericità della domanda risarcitoria, assumendo che banca e notaio avessero specifici obblighi informativi e di verifica sulla regolarità urbanistica dell’immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente aveva dato atto dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, così rendendo applicabile il termine breve di impugnazione, ma non aveva depositato, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, né tale relata risultava prodotta dalle controparti. In difetto di tale deposito, richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    È stato invocato dal ricorrente come parametro della ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte non è entrata nel merito delle doglianze per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata è richiesto a pena di improcedibilità quando il ricorrente alleghi, espressamente o implicitamente, che la sentenza è stata notificata; il difetto non è sanato dalla mera affermazione della notifica da parte dei controricorrenti se la relata non è prodotta.

  • art. 325 c.p.c.

    In presenza di notificazione della sentenza, opera il termine breve per l’impugnazione, rilevante ai fini della verifica della tempestività del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo non si applica quando la sentenza impugnata risulti notificata e tale circostanza sia allegata dalla parte ricorrente o emerga dagli atti.

  • art. 372 c.p.c.

    Il deposito tardivo non consente di sanare l’omesso deposito, nei termini dell’art. 369 c.p.c., della relata di notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o disattesa dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente allega o comunque presuppone che la sentenza impugnata sia stata notificata, deve depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la mancanza di tale deposito determina improcedibilità del ricorso.
  • L’onere di deposito della relata di notificazione non è eliso dalla mancata produzione della stessa da parte dei controricorrenti né può essere sanato oltre i termini previsti dall’art. 369 c.p.c.
  • Quando il giudice di legittimità dichiara il ricorso improcedibile, resta assorbito l’esame dei motivi di merito, anche se attinenti a collegamento negoziale, obblighi informativi o responsabilità professionale.
  • La destinazione del mutuo all’acquisto di un immobile non basta, di per sé, a trasformare il mutuo fondiario in un mutuo di scopo o a rendere automaticamente opponibili alla banca gli effetti della vicenda patologica della compravendita, ma questo principio nella decisione è richiamato solo in sede di ricostruzione del merito e non costituisce ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoContratto preliminareCompravendita immobiliareResponsabilità professionale
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziarioImmobiliareResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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