Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36416/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda l'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento contro la cessione di un credito di euro 200.000 effettuata dalla società poi fallita in favore del creditore, cessione intervenuta nell'anno anteriore al fallimento e qualificata dai giudici di merito come mezzo anomalo di pagamento di un maggiore credito restitutorio vantato dal cessionario per acconti versati su appartamenti oggetto di preliminari poi sciolti consensualmente. Il ricorrente ha impugnato la decisione di appello che aveva confermato l'inefficacia dell'atto verso la massa, deducendo: (i) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale non avrebbe valorizzato plurimi indizi asseritamente idonei a provare la sua inscientia decoctionis; (ii) omesso esame di un fatto decisivo e controverso, lamentando la mancata ammissione della prova testimoniale con motivazione generica. I fatti indicati dal ricorrente a sostegno della propria tesi riguardavano il venir meno del suo interesse all'acquisto, la distanza tra i comuni di residenza e sede sociale, la conoscenza solo parziale della risoluzione consensuale di un diverso rapporto contrattuale, l'entità del credito della fallita verso il debitore ceduto e il tempo intercorso tra cessione e fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi processuali, tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che, ove ricondotto al vizio motivazionale, il motivo sarebbe stato comunque inammissibile per l'effetto della cd. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato parimenti inammissibile per difetto assoluto di specificità, poiché i capitoli di prova testimoniale non erano stati riportati nel ricorso. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 1 nr. 2 l fall.

    La cessione del credito, se compiuta nell'anno anteriore al fallimento e qualificata come mezzo anomalo di pagamento, è assoggettabile a revocatoria fallimentare se il beneficiario non prova la propria inscientia decoctionis.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove sotto la veste della violazione delle regole di valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può essere usata per ottenere un riesame del merito delle risultanze istruttorie, riservato al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la propria inscientia decoctionis incombeva sul destinatario dell'atto revocando.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione quando operi la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è esclusa la proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio processuale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché il controllo di legittimità non coincide con un terzo grado di merito.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale, il vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è precluso dalla cd. doppia conforme.
  • La doglianza che investe il mancato esame o la mancata ammissione di una prova deve essere specifica e autosufficiente; se il ricorrente non riproduce nel ricorso i capitoli di prova o gli elementi istruttori rilevanti, il motivo è inammissibile.
  • In materia di revocatoria fallimentare, l'accipiens dell'atto revocando deve allegare e provare gli elementi idonei a escludere la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, non essendo sufficiente una generica contestazione della ricostruzione compiuta dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.