Cassazione Civile, Ordinanza n. 21192/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione di una struttura in cemento armato relativa a due fabbricati. In primo grado il rapporto era stato dichiarato risolto per mutuo consenso e, sulla base di un accertamento tecnico preventivo, la committente era stata condannata a pagare il saldo dei lavori eseguiti. In appello la somma era stata ridotta, ma era stata respinta la domanda della committente volta ad accertare l'inadempimento dell'appaltatore e a ottenere il risarcimento dei danni per vizi e difetti dell'opera. La sentenza d'appello era stata poi impugnata per revocazione dalla committente, che invocava l'art. 395, nn. 3 e 4, c.p.c.: sosteneva di aver rinvenuto dopo la decisione nuove fotografie, scattate dal primo consulente tecnico, che proverebbero l'inesistenza, al momento della prestazione dell'appaltatore, di casseforme, armature e ponteggi; deduceva inoltre un errore di fatto del giudice che avrebbe travisato il contenuto dell'ATP/CTU, limitando erroneamente la domanda risarcitoria al solo danno estetico e non considerando anche il deprezzamento strutturale dell'immobile. La Corte d'appello ha respinto la revocazione ritenendo che le fotografie fossero comunque inidonee a dimostrare la paternità delle opere, perché successive alla cessazione del rapporto con l'appaltatore e al subentro di altra impresa, e che le ulteriori censure non integrassero un errore revocatorio ma, al più, vizi deducibili con ricorso per cassazione o questioni di merito non sindacabili con revocazione. Con il ricorso per cassazione la committente ha articolato sei motivi: omesso esame di un fatto decisivo; nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento della prova; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omessa motivazione sull'asserito travisamento dell'ATP in relazione al danno da vizi costruttivi; omesso esame del fatto decisivo relativo al contenuto dell'ATP; nullità per aver la Corte d'appello interpretato in modo erroneo la domanda di revocazione e pronunciato su una domanda diversa. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, ribadendo che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione della realtà su un fatto non controverso e decisivo, mentre non ricorre quando la censura investe la valutazione delle prove, l'interpretazione della domanda o un fatto controverso; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato, ma è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva già respinto la domanda di revocazione. Ha ritenuto che le doglianze sulla valutazione delle fotografie e dell'ATP/CTU non integrassero un errore revocatorio, ma si risolvessero in contestazioni sulla valutazione del materiale istruttorio e sull'interpretazione della domanda, quindi non deducibili in revocazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di autosufficienza e, comunque, ne ha escluso la fondatezza. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non si è costituito. È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il documento nuovo è decisivo solo se, oltre a essere stato ritrovato dopo la sentenza, è astrattamente idoneo a condurre a una decisione diversa; nel caso concreto le fotografie sono state ritenute inidonee perché formate dopo la cessazione del rapporto e non risolutive sulla paternità delle opere.
L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, su fatto incontestabilmente escluso o accertato, che non sia stato oggetto di discussione; non comprende l'errata valutazione delle prove né l'interpretazione della domanda.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare una rivalutazione del materiale probatorio o per riproporre questioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure di nullità della sentenza e di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono infondate quando il giudice si sia pronunciato sulla domanda effettivamente proposta, ancorché la parte ne contesti l'interpretazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve essere esistente e non meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello sufficiente e coerente.
La sentenza è nulla solo in caso di mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente; qui la Corte ha escluso tale vizio.
La dedotta violazione non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove, specie quando il fatto sia stato oggetto di contestazione tra le parti.
La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira soltanto a sovvertire il prudente apprezzamento del giudice di merito.
Le fotografie possono avere efficacia probatoria, ma nel caso concreto non erano decisive perché non consentivano di attribuire con certezza le opere all'appaltatore originario.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice interpreta la domanda in modo coerente con il suo contenuto sostanziale e decide su di essa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato in via generale nella disciplina della prova, ma senza un autonomo principio applicato nel dispositivo; la decisione insiste soprattutto sulla ripartizione tra errore revocatorio e valutazione delle prove.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo e non controverso; non è configurabile quando la censura riguarda la valutazione delle risultanze istruttorie o l'apprezzamento della CTU/ATP su punti oggetto di discussione.
- Un documento sopravvenuto è decisivo ai fini della revocazione solo se, per il suo contenuto e per il momento in cui viene in rilievo, è idoneo a sovvertire in modo immediato l'esito della decisione; se è formato dopo la cessazione del rapporto o dopo il mutamento dello stato dei luoghi, può essere non decisivo perché non consente di attribuire con certezza i fatti a una determinata parte.
- La denuncia di omessa pronuncia o di violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere trasformata in un mezzo per contestare l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito; l'erronea interpretazione della domanda è, di regola, un giudizio di fatto sindacabile nei soli limiti del vizio motivazionale.
- Le censure che mirano a rivalutare prove documentali, testimoniali o tecniche, sotto le etichette di travisamento della prova, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o omesso esame del fatto decisivo, sono inammissibili se in realtà chiedono una nuova lettura del materiale istruttorio.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce un error in procedendo, il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi processuali necessari a individuare con precisione il vizio denunciato, non essendo sufficiente il rinvio ad atti o documenti dei gradi di merito.
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