Cassazione Civile, Ordinanza n. 17959/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare/destituzione intimato da una società di trasporti a un proprio dipendente in data 7 febbraio 2019. Il lavoratore ha impugnato il recesso sostenendo la nullità del procedimento disciplinare per vizi formali previsti dall'art. 53 del r.d. n. 148/1931, all. A. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo decisiva la mancata comunicazione personale del c.d. opinamento. La Corte d'appello, in riforma, ha invece respinto il ricorso del lavoratore. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 53, comma 7, r.d. n. 148/1931, dell'art. 18 L. n. 300/1970 e degli artt. 1423 e 1444 c.c., sostenendo che la comunicazione personale scritta dell'opinamento è requisito speciale e tassativo, non sanabile né convalidabile e che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente valorizzato la successiva difesa del lavoratore; (2) violazione dell'art. 53, commi 8 e 9, r.d. n. 148/1931 e omesso esame, lamentando che l'assenza del consiglio di disciplina nella società avrebbe reso nullo il procedimento, senza necessità di una specifica richiesta del lavoratore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha escluso che la norma imponga uno specifico mezzo di comunicazione, valorizzando la effettiva conoscenza dell'atto da parte del lavoratore e il tempestivo esercizio del diritto di difesa; quanto al secondo, ha chiarito che l'intervento del consiglio di disciplina non è necessario ex lege ma solo su richiesta tempestiva del lavoratore, sicché la sua mancata costituzione non determina di per sé nullità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva escluso la nullità del licenziamento disciplinare: la comunicazione dell'opinamento, pur inviata via e-mail all'indirizzo del legale che assisteva il lavoratore, era stata comunque conosciuta dal destinatario, il quale aveva presentato tempestive difese e aveva chiesto/ottenuto nuova audizione, sicché non risultava leso il diritto di difesa. Inoltre, la mancata costituzione del consiglio di disciplina non comportava nullità in assenza di una richiesta del lavoratore nei termini previsti dall'art. 53, commi 8 e 9, r.d. n. 148/1931. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 r.d. n. 148/1931, all. A
commi sesto, settimo, ottavo e nono
La comunicazione dell'opinamento deve essere scritta e resa nota all'interessato, ma la norma non impone un mezzo di comunicazione specifico; il consiglio di disciplina interviene solo su richiesta del lavoratore entro il termine perentorio previsto, non automaticamente.
Richiamato quale regime sanzionatorio applicato in primo grado per la nullità del licenziamento, ma poi escluso in appello e in Cassazione per difetto del presupposto di nullità.
La Corte ha escluso che vi sia stata una convalida di un atto nullo; la decisione di merito non ha fatto applicazione di tale norma in senso tecnico.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché la vicenda non riguardava la convalida di un contratto annullabile.
L'atto unilaterale recettizio produce effetto quando giunge a conoscenza del destinatario; la conoscenza effettiva del lavoratore è stata ritenuta sufficiente.
Richiamato come disciplina degli atti unilaterali recettizi in combinazione con l'art. 1334 c.c., a sostegno dell'idoneità della comunicazione giunta al destinatario.
Indicati come parametri formali dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La comunicazione di un atto unilaterale recettizio disciplinata da una norma speciale è valida quando raggiunge effettivamente la conoscenza del destinatario e gli consente di esercitare il diritto di difesa, anche se trasmessa con modalità diverse da quelle tipiche, purché la legge non prescriva un mezzo inderogabile.
- Quando una disposizione prevede la comunicazione scritta di un atto disciplinare senza indicare uno specifico canale di trasmissione, non è configurabile nullità automatica per il solo uso di un mezzo informale, se il lavoratore ha avuto conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi tempestivamente.
- L'intervento di un organo disciplinare interno non è causa di nullità del procedimento se la sua attivazione è subordinata a una richiesta del lavoratore entro un termine perentorio: in mancanza di tale richiesta, la mancata costituzione dell'organo non invalida il recesso.
- Non è sufficiente evocare la nullità del procedimento disciplinare in astratto; occorre verificare se la violazione formale abbia concretamente inciso sulla conoscenza dell'addebito e sull'effettività del contraddittorio.
- La censura che presuppone una 'convalida' di un atto nullo è infondata se il giudice di merito ha invece accertato l'assenza originaria di nullità e la piena realizzazione dello scopo informativo e difensivo della forma prescritta.
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