Sentenza del 05/08/2016 n. 16421 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per il 1998. L'Amministrazione, rilevata l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, aveva proceduto ad accertamento induttivo ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, determinando il reddito sulla base della percentuale media dichiarata da imprese analoghe per tipologia e ubicazione. La ricorrente sosteneva, tra l'altro, che i versamenti effettuati, il verbale della Guardia di Finanza e la regolarità della contabilità impedissero l'accertamento induttivo e contestava inoltre la validità dell'appello dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha rilevato che la società aveva confuso vizi di motivazione, errori di diritto ed eventuali errori processuali, formulando quesiti generici, incongrui e privi di adeguata autosufficienza, fondati su circostanze di fatto non adeguatamente documentate nel ricorso. La Corte ha inoltre ritenuto che la sentenza regionale avesse implicitamente respinto le eccezioni processuali sull'appello dell'Amministrazione. È stato quindi confermato l'esito sfavorevole alla contribuente e la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
"In caso di omessa dichiarazione" l'Ufficio è legittimato a procedere all'accertamento indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità, determinando induttivamente l'ammontare imponibile sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti.
L'omessa dichiarazione consente all'Amministrazione finanziaria di ricorrere all'accertamento induttivo, anche senza una preventiva verifica completa della contabilità, utilizzando presunzioni semplici e dati comunque acquisiti. Spetta al contribuente fornire la prova contraria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La ricorrente invocava la disciplina dell'accertamento analitico o analitico-induttivo, sostenendo che i versamenti e le verifiche effettuate rendessero inapplicabile l'accertamento induttivo; la Corte ha però ritenuto prevalente, in presenza di omessa dichiarazione, la disciplina dell'art. 41.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2
La disposizione è stata richiamata dalla società per contestare l'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio sotto il profilo dell'autorizzazione necessaria. La censura è stata ritenuta superata dalla pronuncia implicita di rigetto della Commissione regionale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2
I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e vengono restituiti al termine del processo; pertanto il ricorrente non è normalmente tenuto a produrre nuovamente il proprio fascicolo ai fini dell'art. 369 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le censure per violazione di legge, error in procedendo e vizio di motivazione sono distinte e devono essere formulate separatamente e coerentemente con il vizio denunciato.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4 e comma 3
La mancata produzione o richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio determina l'improcedibilità solo quando l'esame degli atti delle precedenti fasi sia realmente necessario per decidere il ricorso.
Codice di procedura civile, art. 378
La memoria depositata dalla ricorrente non ha sanato i difetti di ammissibilità dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo sulla base di dati, notizie e presunzioni semplici, senza essere vincolata all'esito di una verifica contabile ordinaria.
- Il pagamento di imposte o la presenza di una contabilità ritenuta regolare non impediscono automaticamente l'accertamento induttivo: il contribuente deve dimostrare concretamente che la pretesa fiscale è errata.
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere con precisione la violazione di legge, il vizio di motivazione e l'errore processuale; la loro confusione può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Le censure fondate su verbali, verifiche o circostanze di fatto devono essere riportate e documentate nel ricorso in modo autosufficiente; non è sufficiente richiamarle genericamente.
- Una motivazione implicita può essere sufficiente quando risulti chiaramente che il giudice ha respinto una specifica eccezione attraverso la decisione adottata.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente i fatti accertati dai giudici di merito: il ricorso deve individuare un preciso vizio giuridico o processuale, formulato secondo i requisiti di legge.
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