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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20170/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Due clienti avevano convenuto in giudizio l'intermediario chiedendo, in via principale, la nullità del contratto di acquisto di obbligazioni Cirio eseguito nel 2001, in subordine l'annullamento per dolo e conflitto di interessi, o ancora la risoluzione per inadempimento della banca, con condanna alla restituzione dell'importo investito. Deducevano di aver sottoscritto in precedenza un contratto di deposito titoli/custodia e amministrazione e di aver poi impartito l'ordine di acquisto facendo affidamento su informazioni incomplete sui rischi dell'investimento. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto il gravame, ritenendo ammissibile la deduzione in appello di una diversa nullità del contratto-quadro, ravvisando la nullità del contratto per mancata sottoscrizione della banca, e condannando l'intermediario alla restituzione delle somme investite, senza detrarre le cedole percepite. La banca ha ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita novità in appello della domanda di nullità per difetto di firma del legale rappresentante; 2) violazione dell'art. 23 TUF, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato la nullità del contratto-quadro per mancanza della sottoscrizione bancaria; 3) violazione dell'art. 1418 c.c. per la mancata detrazione delle cedole percepite; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per la mancata condanna alla restituzione dei titoli Cirio; 5) violazione dell'art. 346 c.p.c. per il mancato riconoscimento della decadenza dalle domande non riproposte in appello.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo e il quinto motivo, ha accolto il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto. Ha affermato che la forma scritta del contratto-quadro di intermediazione finanziaria, prevista dall'art. 23 TUF a pena di nullità, va intesa in senso funzionale e non strutturale: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, potendo il consenso dell'intermediario desumersi anche da comportamenti concludenti, senza necessità della firma della banca. Ha invece escluso la violazione dell'art. 345 c.p.c. perché il giudice può rilevare d'ufficio anche in appello la nullità contrattuale, compresa quella di protezione, e ha escluso la violazione dell'art. 346 c.p.c. perché la Corte d'appello aveva accertato la rituale riproposizione delle domande e della ricostruzione difensiva già svolta in primo grado. La cassazione è avvenuta con rinvio, non essendo stata definita nel testo riportato la fase successiva di merito.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Non ostacola il rilievo officioso della nullità contrattuale in appello, quando la nullità non sia stata rilevata in primo grado; la questione non si trasforma per ciò solo in domanda nuova inammissibile.

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    Il requisito della forma scritta del contratto-quadro di intermediazione finanziaria è funzionale alla protezione dell'investitore; è sufficiente la redazione per iscritto e la sottoscrizione del cliente, potendo il consenso dell'intermediario risultare da comportamenti concludenti.

  • art. 1418 c.c.

    Il motivo relativo alla mancata detrazione delle cedole è stato dichiarato assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato dichiarato assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione poiché le domande e le questioni già dedotte in primo grado risultavano ritualmente riproposte in appello; la censura della banca non scalfiva tale accertamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello e in cassazione, il giudice può rilevare d'ufficio la nullità del contratto anche se non rilevata dal primo giudice; ciò vale pure per le nullità di protezione, in quanto poste a tutela di interessi che trascendono la sola posizione individuale del contraente debole.
  • In tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta del contratto-quadro prevista dall'art. 23 TUF va letta in chiave funzionale: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, non essendo necessaria anche la firma dell'intermediario, se il suo consenso è desumibile aliunde.
  • La deduzione in appello di una diversa qualificazione giuridica di fatti già allegati non integra di per sé domanda nuova vietata dall'art. 345 c.p.c., se resta ancorata alla medesima vicenda sostanziale e non comprime il diritto di difesa della controparte.
  • La violazione dell'art. 346 c.p.c. non è configurabile quando il giudice di merito accerti che le domande o eccezioni rigettate in primo grado siano state effettivamente riproposte in appello; il ricorso per cassazione deve specificamente confrontarsi con tale accertamento.
  • L'accoglimento di un motivo che incide sulla validità del contratto può rendere assorbite le ulteriori censure relative alla quantificazione restitutoria e alle conseguenze accessorie della nullità.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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