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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15039/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società per compensi maturati per l’attività svolta nella predisposizione e gestione di una proposta di concordato preventivo. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito, in parte in privilegio e in parte in chirografo. In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale ha accolto la contestazione della curatela e ha escluso integralmente il credito, ritenendo che l’attività professionale fosse stata inutilmente prestata e che il professionista non avesse offerto una prestazione conforme alla diligenza richiesta, anche perché il piano concordatario si fondava su un progetto ritenuto di scarsissime probabilità di successo. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prededuzione, sostenendo che per i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali non sarebbe richiesta la concreta utilità del risultato; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la previsione nel piano di nuova finanza per un importo rilevante; 3) violazione delle norme fallimentari sul sistema delle impugnazioni dello stato passivo, sostenendo che la curatela avesse proposto un’inammissibile opposizione incidentale/tardiva; 4) violazione delle norme sulla responsabilità e sul privilegio professionale, affermando che l’eventuale inutilità del piano non poteva comportare l’esclusione del credito, in assenza di una domanda di risoluzione o di accertamento di responsabilità professionale e senza prova di un inadempimento colpevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto, in sintesi, che le censure non colpissero la ratio decidendi del decreto impugnato, fondato non sulla mancanza dei presupposti della prededuzione in astratto, ma sulla negazione del diritto al compenso per eccezione di inadempimento, con riferimento alla mancata diligenza professionale. Ha inoltre precisato che, nel procedimento di verifica dello stato passivo, le contestazioni del curatore contro l’ammissione parziale devono essere proposte entro il termine di legge, anche se inserite nel medesimo rito camerale; tuttavia, la doglianza del ricorrente è stata reputata inammissibile perché non correttamente confrontata con la decisione impugnata e perché parte delle questioni nuove erano state introdotte solo con memoria. Il ricorso incidentale della curatela è stato dichiarato assorbito perché espressamente condizionato all’eventuale accoglimento, anche parziale, del ricorso principale. La Corte ha condannato il ricorrente principale alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, secondo comma, l.fall.

    richiamato dal ricorrente in tema di prededuzione; la Corte osserva però che la decisione di merito non si fondava sulla prededuzione, ma sulla mancanza del diritto al compenso per eccezione di inadempimento.

  • art. 111-bis l.fall.

    invocato dal ricorrente per sostenere la prededucibilità del credito professionale; ritenuto inconferente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 1460 c.c.

    usato dalla curatela e valorizzato dalla Corte come eccezione di inadempimento idonea a paralizzare la pretesa al compenso.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    richiamato quale parametro della diligenza professionale; la Corte collega alla sua violazione il mancato diritto al compenso.

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente per il privilegio del credito professionale; la Corte non ne affronta il merito perché assorbe la questione nella negazione del credito.

  • art. 2236 c.c.

    invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte non fonda la decisione su responsabilità contrattuale da danno.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare la decisione del Tribunale; la Corte ritiene la censura promiscua e non autosufficiente.

  • art. 95 l.fall.

    richiamato nel motivo sulla struttura del procedimento di verifica del passivo.

  • art. 98 l.fall.

    disciplinano opposizione e impugnazione nello stato passivo; la Corte ribadisce che la contestazione del curatore sulla parziale ammissione va proposta nel termine di rito.

  • art. 99 l.fall.

    norma processuale centrale: opposizione e impugnazione devono essere introdotte entro il termine di trenta giorni, senza configurabilità di impugnazione incidentale tardiva o tempestiva fuori termine.

  • art. 96, sesto comma, l.fall.

    richiamato come fondamento del giudicato endofallimentare sulle decisioni dello stato passivo.

  • art. 167 l.fall.

    richiamato dalla giurisprudenza citata dalla Corte per il sistema delle impugnazioni endofallimentari.

  • art. 168 l.fall.

    richiamato dalla giurisprudenza citata dalla Corte per il sistema delle impugnazioni endofallimentari.

  • art. 169 l.fall.

    richiamato dalla giurisprudenza citata dalla Corte per il sistema delle impugnazioni endofallimentari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica dello stato passivo, la contestazione del curatore contro l’ammissione parziale di un credito deve essere proposta nei termini di legge; non è configurabile un autonomo rimedio "incidentale" tardivo se il termine per impugnare è già decorso.
  • La pretesa al compenso del professionista può essere paralizzata dall’eccezione di inadempimento quando l’attività prestata sia ritenuta non conforme alla diligenza richiesta e non utile alla realizzazione dell’interesse del cliente; in tal caso la controversia non si risolve in una mera questione di prededuzione.
  • La deduzione di violazioni di norme sulla prededuzione è inconferente se la decisione di merito ha negato a monte l’esistenza del credito per difetto di esatto adempimento o per fondatezza dell’eccezione di inadempimento.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile una censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e che prospetti questioni nuove o generiche senza autosufficiente supporto fattuale.
  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ha natura difensiva e non riconvenzionale: mira a paralizzare la pretesa avversaria e non richiede i presupposti della risoluzione per inadempimento ex art. 1455 c.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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