Cassazione Civile, Ordinanza n. 10735/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Una società di procuratori sportivi e un procuratore avevano stipulato con un calciatore professionista un contratto di rappresentanza, consulenza e assistenza del 12 giugno 2017, contenente una clausola che prevedeva, in caso di revoca del mandato, il pagamento di una penale di euro 200.000. Dopo che il calciatore aveva comunicato il recesso, i procuratori lo avevano convenuto in giudizio per ottenerne il pagamento. Il Tribunale aveva rigettato sia l’eccezione di incompetenza territoriale fondata sul foro del consumatore sia la domanda; la Corte d’Appello aveva invece rigettato l’appello dei procuratori. In cassazione i ricorrenti principali hanno denunciato: 1) violazione delle norme sull’autonomia contrattuale e sulle prove, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto il recesso sorretto da giusta causa e avesse trascurato che la penale era pattuita per la revoca senza necessità di giusta causa; 2) violazione di legge e degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto, senza corretto accertamento, che il calciatore avesse una giusta causa di revoca per la sottoscrizione di un modulo in bianco poi completato unilateralmente; 3) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che le sanzioni disciplinari richiamate dalla Corte non erano state ancora irrogate al momento del recesso e che la Corte aveva mal valutato le risultanze istruttorie; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, contestando la compensazione in appello e sostenendo che, essendo mutata la qualificazione del rapporto rispetto alla sentenza di primo grado, dovessero essere compensate anche le spese del primo grado. Il resistente ha eccepito la correttezza della decisione e ha proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non coglievano la ratio decidendi o miravano a un diverso accertamento di fatto, non consentito in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la Corte d’appello aveva sì considerato la clausola penale, ma l’aveva ritenuta non operante nel caso di revoca per giusta causa, perché la penale era riferita alla sola revoca ad nutum; ha inoltre rilevato che la valutazione circa la manipolazione del contratto e la conseguente rottura del rapporto fiduciario costituiva un apprezzamento di merito non censurabile nei termini prospettati; quanto al terzo motivo, ha evidenziato che non era stato indicato un fatto storico omesso e che, comunque, la censura si risolveva in una critica alla valutazione delle prove. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, perché la diversità delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado non integra di per sé soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti principali sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione all'autonomia negoziale e alla possibilità di prevedere clausole contrattuali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi
richiamato per contestare l'accertamento dei fatti e l'onere della prova, ma la Corte ha osservato che i ricorrenti proponevano una diversa ricostruzione fattuale
invocato per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia, ma senza idonea censura della ratio della decisione
richiamato come parametro della valutazione probatoria, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito
richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito l'incensurabilità in cassazione della valutazione discrezionale del giudice di merito
richiamato nei motivi per contestare la motivazione della sentenza impugnata
richiamato in tema di spese di lite; la Corte ha ritenuto corretta la regolazione delle spese
invocato per sostenere la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca; la Corte ha escluso che tale soccombenza ricorresse
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se indica specificamente il fatto storico trascurato; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o riproporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Una clausola penale prevista per la revoca ad nutum del mandato non è automaticamente applicabile quando il recesso sia sorretto da giusta causa, se la ratio della penale è incompatibile con l'ipotesi concreta accertata dal giudice di merito.
- La soccombenza reciproca rilevante ai fini della compensazione delle spese non deriva dalla sola diversità delle motivazioni tra primo e secondo grado, ma dalla reciproca soccombenza sul dictum o sui capi effettivamente decisi.
- La valutazione della gravità dei fatti addotti a fondamento della giusta causa, così come l'accertamento della manipolazione di un contratto, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la censura non denuncia un reale errore di sussunzione o un vizio tipico nei limiti consentiti.
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