Cassazione Penale, Sentenza n. 22605/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati in primo grado per falsificazione del tagliando di revisione di un autocarro. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dai difensori. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione sostenendo che l'appello fosse tempestivo: il loro difensore di fiducia, avv. Cammertoni, aveva comunicato la rinuncia al mandato con pec il 27/07/2016 ma la rinuncia produce effetti solo con la nomina di un successivo difensore; inoltre l'avv. Cammertoni aveva studio a Tolentino, comune ricompreso negli elenchi dei territori colpiti dal sisma del 2016, e pertanto i termini processuali erano stati sospesi (art. 49, commi 7 e 9-ter, L. n. 229/2016). Calcolando correttamente la sospensione emergenziale e la sospensione feriale, il termine per proporre appello è iniziato il 1/09/2017 con scadenza 15/09/2017; l'appello è stato depositato l'8/09/2017 (pervenuto al Tribunale il 13/09/2017), risultando dunque tempestivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la comunicazione di rinuncia del difensore era tempestiva ma la rinuncia non era efficace senza nomina di altro difensore; inoltre il difensore rinunciante manteneva la legittimazione ad impugnare. Essendo lo studio del difensore nel comune di Tolentino, è applicabile la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale collegata al sisma (L. n. 229/2016), per cui il termine per impugnare è decorso successivamente alla cessazione della sospensione e alla sospensione feriale; l'appello depositato nell'8/09/2017 è quindi tempestivo. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Corte d'Appello. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 97
Disciplina la comunicazione della rinuncia del difensore; la rinuncia deve essere comunicata 'subito' all'autorità procedente e produce effetti solo con la nomina del successivo difensore
codice di procedura penale, art. 107
Stabilisce che la rinuncia non ha efficacia immediata ma solo dal momento della nomina di altro difensore; implica che il difensore rinunciante resta onerato della difesa fino a nuova nomina
codice di procedura penale, artt. 544 comma 1 e 585 comma 1 lett. a)
Indicano la disciplina e i termini per la proposizione dell'appello per sentenze con motivazione contestuale; qui determinano il termine ordinario di 15 giorni per l'appello
d.l. 17/10/2016 n. 189, allegato 2) e L. 15/12/2016 n. 229, art. 49 commi 7 e 9-ter
Prevedono la sospensione dei termini processuali fino al 31/07/2017 per le parti o i difensori residenti nei comuni colpiti dal sisma (tra cui Tolentino); tale sospensione sospende la decorrenza dei termini per impugnazioni
legge 7/10/1969 n. 742, art. 1 e art. 2
Disciplina la sospensione feriale dei termini processuali (periodo estivo) che va considerata nelle conte dei termini successivamente alla sospensione emergenziale
codice di procedura penale, art. 173 disposizioni attuative
Imporre la sinteticità dei motivi di ricorso; qui citato in relazione alla forma del ricorso in cassazione
codice di procedura penale, artt. 178 lett. c) e 179
Rilevati dai ricorrenti in relazione a presunte nullità per difetto di rappresentanza; la Corte ha ritenuto però assorbito il motivo dopo aver dato rilievo alla efficacia della rinuncia e alla sospensione dei termini
Massime di principio
- La rinuncia del difensore non è immediatamente efficace: resta difensore fino alla nomina di un nuovo difensore (di ufficio o di fiducia). Pertanto il difensore rinunciante può comunque proporre impugnazioni fino a quella nomina.
- La comunicazione della rinuncia deve essere tempestiva ("subito") all'autorità procedente; una comunicazione effettuata in tempo utile esonera da censura per ritardo nella nomina del difensore di ufficio.
- In presenza di disposizioni emergenziali che sospendono i termini processuali (es. calamità/terremoto), i termini per impugnare non decorrono e vanno ricalcolati tenendo conto sia della sospensione emergenziale sia della sospensione feriale ordinaria.
- La mancata nomina tempestiva di un difensore d'ufficio durante la pendenza del termine per impugnare non determina automaticamente una nullità assoluta quando il difensore rinunciante rimane legittimato ad agire.
- Nel calcolo dei termini di impugnazione occorre sempre verificare eventuali sospensioni legislative (emergenziali) e regolamentari (ferie) applicabili al difensore o alla parte; errori in tale calcolo possono rendere un impugnazione tempestiva anche se apparentemente tardiva.
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