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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26922/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da alcune ordinanze-ingiunzione irrogate nell'agosto 2016 nei confronti del proprietario di un motoveicolo, ritenuto responsabile in solido per infrazioni commesse da un terzo che era stato sorpreso alla guida del mezzo con patente non idonea, senza carta di circolazione e senza copertura assicurativa. Il proprietario aveva opposto che il motoveicolo era stato depositato presso un'autofficina/deposito professionale, con consegna delle chiavi per consentire eventuali prove del mezzo ai potenziali acquirenti, e che l'assicurazione era stata cessata e trasferita su un nuovo veicolo. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo non provata l'adozione di concrete cautele idonee a impedire l'uso del mezzo da parte di terzi. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 2049, 2051 e 2054 c.c.: con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha censurato la mancata corretta valutazione complessiva degli elementi probatori che avrebbero dimostrato la circolazione del mezzo contro la sua volontà; con il secondo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha reiterato la medesima censura come vizio motivazionale per omesso esame dei fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha dichiarato inammissibile, perché il giudice di merito non aveva omesso la valutazione degli elementi richiamati, ma li aveva reputati semplicemente insufficienti a dimostrare la circolazione contro la volontà del proprietario; inoltre la censura si risolveva in una richiesta di diversa valutazione del materiale indiziario, non consentita in sede di legittimità, salvo che si alleghi un ragionamento presuntivo affetto da assoluta illogicità o contraddittorietà. Il primo motivo è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha affermato che il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui, per escludere la responsabilità solidale del proprietario ex art. 6 l. n. 689/1981 e art. 2054, comma 3, c.c., non basta dimostrare di aver affidato il veicolo a un terzo o di averlo depositato presso un soggetto professionale, ma occorre provare di avere adottato concrete e specifiche cautele esterne volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo. Non essendovi difese dell'intimato, non è stata disposta statuizione sulle spese. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 5

    vengono richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione; la censura motivazionale non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del merito se il giudice ha comunque esaminato gli elementi fattuali.

  • art. 2049 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la decisione non fonda la ratio su tale disposizione.

  • art. 2051 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la decisione non fonda la ratio su tale disposizione.

  • art. 2054 c.c.

    la Corte afferma che la responsabilità solidale del proprietario per la circolazione del veicolo presuppone, per esserne esclusa, la prova di concrete e specifiche cautele volte a impedire la circolazione; il terzo comma è letto come attuazione dell'art. 6 l. n. 689/1981 in materia di sanzione amministrativa.

  • art. 6 legge 24 novembre 1981, n. 689

    costituisce il fondamento della responsabilità solidale del proprietario per l'illecito amministrativo commesso con il veicolo e richiede, per superarla, la prova di una condotta esterna diretta a vietare e precludere la circolazione del mezzo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per il contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, rilevando che conta il tenore oggettivo della pronuncia.

  • art. 2043 c.c.

    non citato nel testo fornito, quindi non incluso come norma effettivamente richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Per escludere la responsabilità solidale del proprietario del veicolo per l'illecito commesso da chi lo conduca, non è sufficiente dimostrare un generico affidamento del mezzo a terzi o il suo deposito presso un professionista: occorre provare l'adozione di specifiche cautele concrete, esterne e idonee a impedire la circolazione.
  • La censura per vizio di motivazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura degli elementi indiziari rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; è necessario evidenziare un effettivo omesso esame di un fatto decisivo oppure l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio.
  • La mancata valorizzazione di un singolo elemento indiziario non integra di per sé il vizio di omesso esame di un punto decisivo, se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione quell'elemento e ne ha spiegato l'insufficienza probatoria.
  • Nel regime sanzionatorio amministrativo per circolazione di veicolo senza copertura assicurativa, la responsabilità del proprietario permane finché non sia dimostrata in modo rigoroso una condotta impeditiva della circolazione del mezzo.
  • Ai fini dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, il presupposto per l'ulteriore contributo unificato dipende dal solo esito oggettivo del ricorso, anche quando la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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