Sentenza del 15/07/2020 n. 3928 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento a seguito di accertamento definitivo - Sanzione per omesso versamento ex art. 60 comma 1 d.p.r. n.633/1972 ed art. 13 d.lgs. n. 471/1997- Inapplicabilità. - Art. 29 d.l. n. 78/2010 inapplicabilità nel caso di omesso, carente o tardivo versamento - Iscrizione a ruolo delle imposte - Legittimità. Iscrizione a ruolo delle sanzioni - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di accertamento definitivo contestando sia l'iscrizione a ruolo delle imposte sia l'applicazione delle sanzioni per omesso o tardivo versamento. La questione centrale riguarda la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle imposte risultanti dall'accertamento definitivo e la spettanza delle sanzioni previste dall'art. 60 comma 1 DPR n.633/1972, dall'art. 13 D.Lgs. n.471/1997 e dall'art. 29 D.L. n.78/2010 nel caso di omesso, carente o tardivo versamento a seguito di accertamento definitivo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittima la cartella di pagamento nella parte relativa alle imposte iscritte a ruolo: le imposte risultanti da accertamento definitivo sono dovute e correttamente iscritte a ruolo. Tuttavia ha dichiarato illegittima l'iscrizione a ruolo delle sanzioni richiamate (art. 60 comma 1 DPR n.633/1972, art. 13 D.Lgs. n.471/1997 e art. 29 D.L. n.78/2010) nella parte in cui si applicano per omesso, carente o tardivo versamento quando la pretesa fiscale trae origine da un accertamento divenuto definitivo; tali sanzioni non sono dovute nelle ipotesi contemplate dalla pronuncia.
Norme richiamate
L'art.60, richiamato nella cartella, riguarda l'obbligo di versamento dell'IVA; il giudice ha ritenuto che l'imposta risultante da accertamento definitivo possa essere iscritta a ruolo e riscossa, ma ha escluso l'applicazione della sanzione richiamata quando il mancato versamento si riferisce a imposte accertate definitivamente.
L'art.13 disciplina le sanzioni per omesso o tardivo versamento delle imposte. La decisione afferma che tale sanzione, nella formulazione applicata dall'Amministrazione, non è dovuta se la pretesa tributaria deriva da accertamento definitivo e non dalla dichiarazione o da altri presupposti cui la norma è diretta.
L'art.29 introduce disposizioni sanzionatorie e modifiche alle sanzioni per ritardato o omesso versamento. Il giudice ha ritenuto tale norma inapplicabile all'ipotesi dell'omesso, carente o tardivo versamento quando la pretesa è fondata su accertamento definitivo, escludendo quindi l'applicazione delle sanzioni richiamate dalla cartella.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento emessa a seguito di accertamento definitivo è legittima nella parte relativa all'iscrizione a ruolo delle imposte: il tributo accertato definitivamente è dovuto e può essere riscosso.
- Le sanzioni per omesso, carente o tardivo versamento richiamate agli artt. citati non sono automaticamente applicabili quando la pretesa tributaria trae origine da un accertamento divenuto definitivo; occorre verificare il corretto fondamento normativo della sanzione.
- In situazioni analoghe il contribuente può ottenere l'annullamento o la rimozione delle sanzioni iscritte a ruolo se queste riguardano il mancato versamento di imposte risultanti da accertamento definitivo, pur restando dovuto il capitale tributario.
- L'Amministrazione finanziaria, per iscrivere a ruolo le sanzioni, deve avere una chiara base normativa che colleghi la sanzione all'ipotesi concreta; altrimenti l'iscrizione è illegittima.
- Prima di impugnare una cartella è utile distinguere tra contestazione dell'accertamento (sostanza dell'imposta) e contestazione delle sanzioni/integrazione di mora; la sorte processuale può essere differente per ciascun profilo.
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